GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Linee guida e buone prassi per la trattazione dei procedimenti penali a carico di vittime di violenza domestica e di genere nel Tribunale di Torre Annunziata

    Linee guida e buone prassi per la trattazione dei procedimenti penali a carico di vittime di violenza domestica e di genere nel Tribunale di Torre Annunziata

     di Ernesto Aghina

    La legge n. 69/2019 (il cd. “codice rosso”), pur con alcune criticità, segnala un significativo cambio di passo per quanto concerne l’attenzione dedicata da parte del sistema giudiziario alle cd. “vittime vulnerabili”.

    L’accelerazione dell’intervento di ascolto della vittima coinvolge specificamente gli uffici requirenti ma, singolarmente, alcuna previsione normativa è dedicata a garantire analoga tempestività da parte dell’ufficio giudicante, probabilmente ritenendo la valutazione di priorità di trattazione dei reati di cui agli artt. 609bis, 612bis e 572 c.p. già ricompresa nell’alveo normativo di cui all’art. 132bis disp. att. c.p.p.

    Va tuttavia dedicata una specifica attenzione da parte dei Tribunali a questo tipo di reati, anche per non dilatare, laddove ne siano valutati sussistenti i presupposti a seguito del tempestivo ascolto della vittima,  l’adozione di uno dei (necessari) provvedimenti che l’arsenale cautelare prevede in tali fattispecie.

    Il Tribunale di Torre Annunziata, in proficua sinergia con la locale Procura della Repubblica, ha emanato delle “linee guida” (riportate di seguito), che prevedono una sorta di codice rosso cautelare, oltre ad una metodologia di trattazione sequenziale (e quindi particolarmente accelerata) del relativo giudizio dibattimentale.

    Al contempo può essere utile segnalare l’adozione di un protocollo di “accoglienza” delle vittime vulnerabili (sia per le audizioni in sede di incidente probatorio sia per la fase dibattimentale) realizzato, ottemperando a prescrizioni di fonte sovranazionale, sul modello di una positiva esperienza intrapresa presso il Tribunale di Milano.

    Anche nel tribunale oplontino si è potuto realizzare l’iniziativa in virtù della spontanea adesione di un ampio numero di tirocinanti ex art. 73 d.l. n. 69/2013, destinatari di una opportuna offerta formativa da parte di psicologi e criminologi.

    Non sembra superfluo evidenziare come il Tribunale di Torre Annunziata, in un ambito circondariale dove i casi di violenza di genere appaiono in preoccupante incremento, consapevole del rilievo della prevenzione, ha da circa un anno intrapreso un percorso di collaborazione con le scuole medie inferiori e superiori.

    Oltre a garantire la presenza di magistrati del Tribunale presso gli istituti scolastici per confrontarsi con gli studenti sul tema della violenza di genere, si è positivamente sperimentato un originale modulo formativo, che prevede l’ospitalità di intere classi di studenti in Tribunale.

    Con la collaborazione di magistrati, personale amministrativo e tirocinanti, è stato realizzato un “processo simulato” per il reato di atti persecutori consumato in ambito scolastico (cd. cyberbullismo), più volte replicato per numerosi istituti scolastici che ne hanno fatto richiesta, favorendo così un confronto tematico con i giovani studenti che si è rivelato estremamente proficuo.  

    Il Tribunale di Torre Annunziata, con il documento che segue, intende disciplinare la trattazione giudiziale dei processi relativi alle vittime di violenza di genere, oggetto di recente intervento normativo con la legge 19 luglio 2019 n. 69, anche con riferimento al momento dell’accoglienza delle vittime vulnerabili (persone offese dei predetti reati) all’interno della struttura giudiziaria.

    Si intende sostanzialmente far fronte ad esigenze di carattere processuale ed organizzativo, che sinteticamente si espongono anche con riferimento alle fonti normative che presiedono alle problematiche:

     

    A) quanto al profilo processuale viene in rilievo come la legge n. 69/2019, prevedendo all’art. 2 un’opportuna accelerazione del contatto tra il p.m. e la persona offesa per l’assunzione di informazioni, rimarca l’esigenza di acquisire con rapidità contezza di una possibile situazione emergenziale, al fine di adottare tutti gli strumenti cautelari più opportuni per la protezione della vittima.

    Al contempo però alcuna disposizione garantisce un’analoga e corrispondente celerità di intervento giudiziario da parte dell’ufficio giudicante, rischiando in qualche modo di limitare l’efficacia della corsia preferenziale da “codice rosso” che le nuove norme intendono palesemente privilegiare.

    Va premesso che questo Tribunale già con le tabelle di organizzazione vigenti dal 2017, anticipando quanto indicato nella “Risoluzione sule linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica” approvata dal C.S.M. in data 9.5.2019,  ha previsto una sezione di giudici specializzata per i reati di violenza di genere o maturati nell’ambito delle relazioni familiari, uniformandosi con proficuo raccordo all’ufficio di Procura (in cui la predetta specializzazione è ancora più marcata)

    Tanto ha consentito, all’esito di incontri tra i magistrati (anche dell’ufficio g.i.p./g.u.p.) ed una costante interlocuzione con l’ufficio requirente, di prevedere una (opportuna) accelerazione nella trattazione dei processi anche per quanto attiene alle competenze del Tribunale.

    In proposito va evidenziato come, nonostante la già dedotta assenza di specifiche indicazioni in merito da parte della legge n. 69/2019, possono comunque ricavarsi inequivoche indicazioni quanto alla necessità di riconoscere carattere prioritario alla trattazione dei processi relativi al settore di interesse.

    Il riferimento è alla sentenza della Corte EDU Talpis c. Italia del 2.3.2017 e all’art. 132bis disp. att. c.p.p., che ricomprende esplicitamente i reati di violenza di genere e domestica (art. 572, 612bis, 609bis c.p.) tra quelli cui deve essere riconosciuta una trattazione prioritaria.

    Da tanto consegue l’indicazione all’ufficio g.i.p. di provvedere, con assoluta precedenza rispetto alle altre richieste provenienti dall’ufficio di Procura, sulle richieste cautelari relative ai reati summenzionati, ritenendosi del resto incongruo che al “codice rosso” previsto per l’ascolto presso l’ufficio di Procura della vittima, non corrisponda una analogo e più che tempestivo intervento inteso a cautelarne l’incolumità da parte del Tribunale, che anzi si individua nel mezzo di intervento giudiziario più urgente ed opportuno laddove siano accertate situazioni di emergenza.

    Analoga tempestività di intervento viene prevista anche per quanto riguarda la sede dibattimentale, anche per eludere forme di pressione e condizionamento sulla vittima denunziante intese a menomarne la genuinità e la libertà di testimonianza.

    Già il sistema operativo GIADA in uso presso questo Tribunale, software predisposto per regolare l’assegnazione dei processi ai giudici della sezione dibattimentale, prevede nell’algoritmo che lo regola che sia riconosciuta trattazione prioritaria (quanto all’individuazione della data di prima udienza, da fissarsi non oltre il termine di gg. 65 dalla richiesta della Procura) per i processi in cui l’imputato sia sottoposto a misura cautelare (circostanza riscontrata nell’anno in corso per la stragrande maggioranza dei casi in esame).

    Per conferire ancora maggiore rilievo all’urgenza di definizione dei processi per reati di violena domestica e di genere, viene ulteriormente previsto che laddove l’imputato per detti reati sia sottoposto ad una qualsiasi misura cautelare personale (pur se revocata a dichiarata inefficace, ex art. 132bis.1 lett. d) disp. att. c.p.p.), nella prima udienza di trattazione (cd. udienza di smistamento) il giudice provvederà ad una calendarizzazione delle udienze secondo un metodo sequenziale di trattazione, intesa ad una programmazione (concordata con le parti processuali) in modo di pervenire alla decisione definitoria in tempi estremamente contenuti, favorendo al contempo (come previsto dall’ufficio requirente) la tendenziale presenza del medesimo pubblico ministero professionale, lo stesso che abbia svolto le indagini.

    La Camera penale si è del resto dichiarata concorde quanto all’esigenza di trattazione prioritaria convenendo - nel caso di astensione dalle udienze - un rinvio dei processi con vittime vulnerabili alla prima udienza utile.

     B) quanto invece al profilo organizzativo, si intendono valorizzare le dinamiche dell’accoglienza delle vittime.

    Viene in rilievo come prima fonte normativa di riferimento la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell’11.5.2011, che all’art. 56 prevede un’adeguata assistenza alle vittime (lett. e) disponendo nonché “…., ove possibile, che siano evitati i contatti tra le vittime e gli autori dei reati all’interno dei tribunali…..”(lett. g).

    Peraltro anche la direttiva 2012/29/UE stabilisce all’art. 19 “..il diritto all’assenza di contatti tra la vittima e l’autore del reato….nei locali in cui si svolge il procedimento penale, a meno che non lo imponga il procedimento…”,disponendo altresì all’art. 23, l’adozione di idonee misure di protezione anche durante le deposizioni.

    L’effettività delle anzidette disposizioni deve naturalmente essere contemperata con le singole strutture giudiziarie, ed in particolare con il plesso giudiziario del Tribunale di Torre Annunziata, non perfettamente adeguato rispetto alle esigenze ed il numero medio quotidiano di utenti.

    Nondimeno si è individuata, per quanto di utilità, una stanza di accoglienza delle vittime vulnerabili, destinandosi a tal fine l’aula delle audizioni protette denominata “Matilde Sorrentino”, inaugurata nel gennaio 2017 e disponibile anche per chi (impegnata a vario titolo nell’attività lavorativa all’interno del Tribunale) abbia necessità di allattare la prole.

    L’aula in questione, situata al piano secondo della torre del Tribunale occupata dal settore penale, ospiterà quindi le vittime vulnerabili quando saranno citate in giudizio per la loro testimonianza con metodiche concordate con l’ufficio di Procura, prevedendosi con apposito modulo dedicato alla citazione per l’udienza, anche l’indicazione della sede di accoglienza e della sua collocazione.

    Analogo servizio viene previsto per le audizioni protette disposte dall’ufficio g.i.p.

    L’istruttoria dibattimentale per i reati di cui all’art. 572 c.p., 609bis e 612 bis c.p. sarà inoltre calendarizzata ad orario prefissato (preferenzialmente nella seconda fascia dell’udienza, con inizio alle ore 11.30) e comunque nell’orario prescelto dall’organo giudicante in base al carico di ruolo, in modo da ridurre al minimo i tempi di attesa.

    Al momento di ammissione della prova testimoniale, il giudice monocratico o il collegio giudicante avranno modo di verificare, ove richiesto, la sussistenza di esigenze specifiche di protezione individuale della vittima ed adottare le idonee misure intese ad evitare ogni contatto visivo con l’imputato (o gli imputati), ovvero a svolgere l’udienza a porte chiuse.

    Sulla scorta della positiva esperienza mutuata dal Tribunale di Milano, si intende coinvolgere nell’iniziativa i tirocinanti di cui all’art. 73 d.l. n. 69/2013 assegnati alll’ufficio che hanno offerto, previo interpello, la loro disponibilità (sin qui nel numero di 50) ad essere inseriti in appositi “turni” quotidiani (prevedendosi anche una indicazione di riserva in caso di contingente indisponibilità), predisposti semestralmente da parte del magistrato referente in materia di tutela dei diritti delle vittime di reato e distribuiti sia ai tirocinanti che ai magistrati del settore penale.

    Il turno verrà strutturato in modo da garantire che il tirocinante incaricato del servizio non sia assegnato per il tirocinio al giudice monocratico (o a un membro del collegio) che deve ascoltare la vittima.

    Tanto consentirà loro, previo opportuno avviso sulla base dei turni di disponibilità operato mediante acquisizione a tal fine dei recapiti di telefonia mobile e di posta elettronica, di ricevere la vittima all’ingresso del Tribunale e, previa verifica dell’accettazione del servizio di assistenza, di accompagnarla presso la stanza di accoglienza e quindi (mediante opportuno raccordo) anche nell’aula di udienza quando ne riceverà l’indicazione.

    Sarà cura dell’organo giudicante preposto all’ascolto di una vittima vulnerabile (cui verrà trasmesso periodicamente l’elenco del turno) di dare al tirocinante preventivo avviso (con congruo anticipo) dell’impegno eventualmente previsto.

    Si provvederà inoltre a fornire tutte le informazioni necessarie anche al personale in servizio all’ingresso del Tribunale (cui veranno anche affidate le chiavi della stanza di accoglienza), per agevolare il raccordo sin qui descritto.

    Il tirocinante, all’esito dell’attività istruttoria provvederà altresì ad accompagnare la vittima vulnerabile all’uscita del Tribunale, aveno cura di segnalare immediatamente al giudice qualsiasi condizione di criticità incompatibile con lo svolgimento dell’attività a lui affidata.

    Le chiavi dell’aula verranno riconsegnate dal tirocinante al posto di guardia al termine dell’impegno.

    Per agevolare le attività dei tirocinanti (che eviteranno qualsiasi riferimento al contenuto del processo), sono previste riunioni periodiche con psicologi, assistenti sociali e criminologi di cui si è avuto modo anticipatamente di acquisire la disponibilità, al fine di illustrare il modo migliore di assolvere all’incarico assunto e di monitorare l’andamento del servizio.

     

     

     

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