GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Brevi riflessioni sul contenzioso previdenziale ed assistenziale al Sud di Lilli Arbore

    Brevi riflessioni sul contenzioso previdenziale ed assistenziale al Sud.

    di Lilli Arbore

    Gli uffici giudiziari del lavoro meridionali  sono caratterizzati e gravati, da un lato, da un contenzioso previdenziale del tutto proprio e specifico, cioè il lavoro agricolo (avente ad oggetto il riconoscimento delle giornate prestate in agricoltura  dai braccianti) e, dall’altro, da numeri elevatissimi, e oggettivamente non del tutto comprensibili, in materia di procedimenti ex art. 445 bis e ss. C.p.c. , ovvero in materia di  accertamento tecnico preventivo, di invalidità civile, invalidità INPS e handicap ai sensi della l.104/92.

    sommario1.Il contenzioso in materia di lavoro agricolo. -2. L’accertamento tecnico preventivo in materia assistenziale

    1.Il contenzioso in materia di lavoro agricolo

    Con riguardo al  lavoro agricolo, che significativamente, ad esempio presso la sezione lavoro di Foggia, rappresenta il trenta per cento delle pendenze, può  dirsi oramai ius receptum che il tema centrale sia quello  dell’onere probatorio circa l’effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali.

    Sul punto, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno condivisibilmente statuito che: 1. il lavoratore agricolo il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l’onere di provare, mediante l’esibizione di un documento che accerti l’iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2. soltanto a fronte della prova contraria, eventualmente fornita dall’ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell’esistenza dell’iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (Cass, sez. un., 26.10.2000, n. 1133).

         A  fronte di questo scenario di fondo è ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).

         A maggior ragione, l’onere probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.

    Pertanto in tale contenzioso appare legittima e condivisibile la preoccupazione espressa in ultime pronunce della Corte d’ Appello di Bari che “ In un ambiente operativo e sociale connotato da violazioni di rilevante entità, perché un  rapporto disconosciuto dall’INPS venga riabilitato in sede giudiziaria, è necessario che il processo dissipi ogni perplessità circa la sua effettiva esistenza come fatto storico”.

    Trattasi di un contenzioso dai numeri abnormi in alcuni territori e letteralmente sconosciuto in altri, che, per la sua delicatezza, ha visto sovente l’ attivazione anche di procedimenti penali, così come reazioni da parte dell’ avvocatura dinnanzi a decisioni sfavorevoli, ciò comportando non poche problematiche, sul piano gestionale ed organizzativo, per le dirigenze degli uffici e per i colleghi addetti alla sua trattazione.

    2. L’accertamento tecnico preventivo in materia assistenziale

    Gli uffici giudiziari meridionali sono gravati anche da numeri elevatissimi di siffatti ricorsi nella materia assistenziale; tantissime le sopravvenienze, tantissime le definizioni.

    Presso la sezione lavoro di Trani, ad esempio, su un carico di controversie previdenziali di quasi 9000 cause, 6000 ed oltre riguardano dette procedure, caratterizzate, per la volontà del legislatore del 2011 che le ha introdotte, da rapidità e quindi da finalità deflattiva.

    Numeri sui quali in varie sedi sono state già avviate riflessioni sulla loro natura, sulla loro genesi, nell’assoluta consapevolezza che la fase giudiziale rappresenti solo l’ anello “terminale” di evidenti disfunzioni, se non di patologie, riguardanti ad esempio l’ operato delle Commissioni Invalidi,  oltre all’adozione di molteplici prassi virtuose ed organizzative , quali (nel Tribunale di Napoli Nord e in quello di Trani ) l’ adozione di un protocollo per l’ accentramento delle visite peritali in locali “neutri “ messi a disposizione dalle ASL , ovvero , in svariate sedi, l’ adozione di linee guida per siffatti procedimenti condivise con tutti gli operatori ed i soggetti coinvolti.

    Nel distretto della Corte d’ Appello di Bari si sta cercando di stimolare delle prassi uniformi   tra i tre Tribunali del lavoro del territorio, nell’assoluta consapevolezza di quanto sia importante per l’ avvocatura e per l’ utenza un’uniformità decisionale e gestionale.

    Sono tematiche queste,di natura e di impatto certamente sociale, incidenti certamente su diritti di rilevanza costituzionale , che si prestano però alla evidenza di abusi, di distorsioni, se non di vere  e proprie creazioni di  “sacche“ di illiceità, rispetto alle quali si impone l’ adozione di misure organizzative efficaci, improntate al rigore assoluto, senza ovviamente intendimenti persecutori.

     

       

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