GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    ​Doveri dell’uomo da Mazzini ad oggi: opinioni a confronto. Conclusioni di Antonio Ruggeri

    Doveri dell’uomo da Mazzini ad oggi: opinioni a confronto.

    Conclusioni di Antonio Ruggeri

    Il lascito della lezione mazziniana sui doveri dell’uomo per la Costituzione repubblicana

    Sommario: 1. Pace e dignità quali beni assoluti, in funzione della cui salvaguardia si giustificano il diritto fondamentale all’esercizio dei doveri e il dovere parimenti fondamentale di far valere i diritti. – 2. Non v’è prius o posterius nel rapporto tra diritti e doveri fondamentali che, proprio perché tali, si dispongono sullo stesso piano, dandosi mutuo sostegno e alimento. – 3. Il magistero mazziniano su libertà e solidarietà, patria e umanità e il segno da esso lasciato sulla Costituzione. – 4. La triade composta dai doveri di fedeltà alla Repubblica, solidarietà e cooperazione, la loro formidabile vis espansiva, l’afflato etico che accomuna la lezione mazziniana e la Costituzione. – 5. Una succinta notazione finale a riguardo del mutuo sostegno che etica e diritto hanno da darsi al fine della loro ottimale affermazione.

    1. Pace e dignità quali beni assoluti, in funzione della cui salvaguardia si giustificano il diritto fondamentale all’esercizio dei doveri e il dovere parimenti fondamentale di far valere i diritti

    Mai come nella presente, particolarmente sofferta congiuntura, attraversata dal soffio impetuoso di venti di guerra che spazzano il cuore dell’Europa e a tutt’oggi profondamente segnata dalla pandemia sanitaria[1], il tema dei doveri costituzionali è tornato a riproporsi in modo così pressante ed urgente[2], interpellando le coscienze di ciascuno di noi ed obbligando ad una (per quanto possibile, serena e disincantata) riflessione, idonea a rimettere in discussione – se del caso – antiche e consolidate credenze.

    Accolgo volentieri l’invito rivoltomi dall’amico Roberto Conti a dare un contributo al dibattito sollecitato e ospitato da Giustizia insieme sul significato complessivo che può oggi assegnarsi al magistero mazziniano sui doveri dell’uomo[3], mettendomi in coda agli interventi di studiosi accreditati che hanno offerto a tutti noi spunti di ordine teorico-ricostruttivo di particolare interesse. Preferisco soffermarmi, con la massima rapidità, sui punti cruciali evocati dai quesiti sottopostici non rispondendo a questi ultimi separatamente ma componendoli in un quadro unitario e facendone oggetto di un unico, seppur internamente articolato, ragionamento. Prima, però, di richiamare i passi maggiormente salienti della nota opera del pensatore genovese ed allo scopo di cogliere e portare allo scoperto il filo nascosto che, a mio modo di vedere, la lega al quadro costituzionale, si rende necessario svolgere alcune notazioni di carattere teorico concernenti il modo con cui i doveri costituzionali si pongono in rapporto con i diritti fondamentali.

    Avverto subito che la illustrazione del rapporto in parola avrebbe richiesto uno spazio ben più consistente di quello di cui ora dispongo. Mi trovo pertanto obbligato a far luogo ad una sintesi drastica che obbliga a vistoso sacrificio taluni passaggi argomentativi che, per vero, presenterebbero non secondario interesse al fine dell’analisi che mi accingo a svolgere ma che devono trovare altrove il luogo per la loro adeguata rappresentazione.  

    Dico subito che considero la lezione mazziniana ancora oggi di straordinaria attualità e marcato il segno da essa lasciato sull’impianto costituzionale, una volta epurata – naturalmente – dell’ispirazione religiosa che la pervade ed anima e riconciliata dunque con il carattere laico proprio della Carta repubblicana[4]. Certo, il contesto storico-politico in cui essa è maturata è profondamente diverso da quello odierno. L’idea di fondo però – come si tenterà di mostrare – non per ciò è venuta meno; piuttosto, si tratta di adattarla al nuovo contesto e di portarla – fin dove possibile – a frutto. D’altronde, un tempo di lotta era quello in cui è maturata la riflessione mazziniana e un tempo di guerra è quello presente. Una guerra – tengo a precisare, con riserva di approfondimenti altrove – che però non è come tutte le altre che si sono avute (e si hanno) nel pianeta, seminando distruzione e morte, vuoi per il fatto che essa ha per teatro l’Europa, laddove (non a caso) è cresciuto, diffondendosi quindi anche al di fuori del vecchio continente, il seme del secondo conflitto mondiale, e vuoi (e soprattutto) perché qui – se ci si pensa – si fronteggiano due concezioni ordinamentali e di vita di relazione reciprocamente incompatibili, l’una avendo il suo cuore pulsante nel riconoscimento dei diritti fondamentali e, specularmente, dei doveri inderogabili di solidarietà, ovverosia (e in breve) nel modello liberal-democratico, l’altra di contro misconosce i diritti stessi e, con essi, il modello di organizzazione funzionale alla loro salvaguardia. Il rischio, insomma, è che possa considerarsi prossimo il momento del redde rationem, dal momento che delle concezioni in parola si fanno portatori schieramenti di Stati pronti a farle valere ricorrendo anche all’uso delle armi.

    Ebbene, il primo dei doveri gravanti su tutti noi è quello di batterci con tutte le forze di cui disponiamo per difendere con le unghie e coi denti il modello di società e di Stato che abbiamo ereditato proprio da coloro che vissero la sofferta ma esaltante stagione risorgimentale, se del caso dando dunque vita ad un nuovo Risorgimento e chiamando a raccolta al fine della sua affermazione quanti, nel nostro Paese come altrove, si riconoscono nel modello della liberal-democrazia: un modello nel quale centralità di posto hanno la pace e la dignità della persona quale centro di imputazione e – piace a me dire, riprendendo la mirabile (per sintesi e forza espressiva) formula dell’art. 2 della nostra Carta – punctum unionis di diritti inviolabili e doveri inderogabili di solidarietà.

    La pace – mi sono sforzato di chiarire assai di recente e tenterò di precisare ancora meglio a momenti – è un bene assoluto per la collettività e l’intera umanità, così come lo è la dignità per ogni essere umano, che si pone al centro della costruzione ordinamentale d’ispirazione liberale[5]: la dignità appare, infatti, ai miei occhi essere una sorta di chiodo saldamente conficcato nella roccia dal quale, come in un’ideale scalata alpinistica, i componenti la comunità, tutti legati in cordata l’uno all’altro in un comune destino collettivo, si tengono per portarsi avanti, sempre più in alto, perlomeno fin dove le forze li assistano e la fortuna li soccorra.

    Pace e dignità condividono, dunque, la qualità, loro propria ed irripetibile, della assolutezza e, perciò, della naturale refrattarietà a soggiacere a bilanciamento con qualsivoglia altro bene pure costituzionalmente protetto. Lo sono per il fatto di porsi quali precondizioni per il riconoscimento e – ciò che più importa – l’effettiva tutela di ogni diritto fondamentale, come pure per l’adempimento dei doveri costituzionalmente previsti, ai quali pertanto nessuno può, in alcun caso o modo, sottrarsi. Sono, insomma, degli a priori costituzionali, autentici punti fermi in funzione dei quali si giustificano e dai quali traggono costante alimento tanto i diritti fondamentali quanto i doveri, essi pure fondamentali (per quanto non così espressamente qualificati), per la elementare ragione che senza o al di fuori di essi non possono esservi gli stessi diritti e, senza questi ultimi, non v’è e non può esservi “Costituzione”, nell’accezione a tutt’oggi insuperata che se ne dà all’art. 16 della Dichiarazione dei diritti del 1789.

    Mi sta molto a cuore invitare a fermare l’attenzione sull’affermazione da ultimo fatta, dal momento che proprio in essa si trova la chiave interpretativa del senso profondo dei quesiti postici e la base su cui può dunque poggiare la risposta agli stessi data.

    Ora, è bene non perdere, neppure per un momento, di vista che i diritti fondamentali non soltanto si fanno reciproco rimando, componendo un “sistema” unitario ed inscindibile nelle sue parti, ma anche, visti nel loro insieme, si implicano in modo inscindibile con i doveri, giustificandosi a vicenda, dandosi cioè costantemente e necessariamente mutuo soccorso ed alimento, al punto che gli uni non sarebbero pensabili senza gli altri, così come questi senza quelli.

    V’è di più. Si danno circostanze al verificarsi delle quali si tocca con mano la reciproca integrazione e persino la immedesimazione che viene a determinarsi tra di essi.

    Non molto tempo addietro, ho precisato[6] questo concetto rilevando come ciascuno di noi può trovarsi a rivendicare il diritto fondamentale di esercitare i propri doveri[7] e, circolarmente, il dovere di far valere i propri diritti[8].

    Solo un paio di esempi per chiarire il senso di quest’affermazione che, ad una prima (ma erronea) impressione, potrebbe apparire singolare o, diciamo pure, bizzarra.

    Ebbene, si pensi – per tornare alla notazione svolta all’inizio – all’ipotesi, oggi meno fantasiosa che mai, che il Paese sia attaccato dal nemico ed obbligato perciò ad entrare in guerra. Come negare, in questa avversa congiuntura, il diritto dei singoli e dell’intera collettività all’esercizio del dovere di difesa della patria? Solo facendolo effettivamente valere al massimo delle sue potenzialità espressive, possiamo infatti sperare di preservare l’integrità territoriale, i nostri beni e, soprattutto, la vita delle persone minacciate, assicurando la stessa trasmissione dell’ordinamento nel tempo[9], la quale poi si riporta non soltanto al dovere di difesa suddetto ma, allo stesso tempo, anche a quello di fedeltà alla Repubblica, col quale il primo fa tutt’uno, se è vero – com’è vero – che in una delle sue plurime e più genuine espressioni[10] il dovere in parola chiama a raccolta i componenti il gruppo sociale in vista del conseguimento del bene primario della integra trasmissione dell’ordinamento. Similmente, poi, per il caso di un moto eversivo dell’ordine costituzionale affermatosi in ambito interno, per il quale, ancora una volta, viene in rilievo il diritto e dovere a un tempo di resistenza individuale e collettiva, a difesa del quadro democratico sotto attacco degli artefici di un colpo di Stato[11].

    D’altro canto, il dovere di esercitare i diritti (e di esercitarli magis ut valeant) ha una sua pronta ed immediata spiegazione nel fatto che, non mettendoli al riparo dalle insidie loro mosse dai prevaricatori e rassegnandosi supinamente davanti a chi li calpesta o ignora, per un verso, si abdicherebbe alla dignità – ciò che non è, in alcun caso o modo, ammissibile, se si conviene, come deve convenirsi, a riguardo della sua indisponibilità[12] – e, per un altro verso, verrebbero fatalmente ad impiantarsi ed a diffondersi pratiche imitative degeneri che porterebbero alla lunga allo sfilacciamento del tessuto sociale e, perciò, nuovamente, alla stessa dissoluzione dell’ordinamento.

    Si ha, dunque, conferma – a me pare – di una indicazione nella quale da oltre trent’anni mi riconosco[13], secondo cui nella struttura dei diritti fondamentali si rinviene una componente deontica, che concorre a darne la essenza, il tratto distintivo dai diritti che fondamentali non sono. Altro discorso, poi, che però non possiamo qui nuovamente riprendere, è come si riconoscano gli uni dagli altri[14]. Per ciò che qui, in modo appena allusivo, può dirsene, a mio modo di vedere[15] i primi danno voce a bisogni elementari dell’uomo senza il cui appagamento l’esistenza stessa non sarebbe più – come dice la Carta[16] – “libera e dignitosa”. Se, poi, ci si interroga in merito ai c.d. nuovi diritti, costituzionalmente innominati, e ci si chiede pertanto come possano riconoscersi, senza soverchie incertezze, i bisogni suddetti, ebbene allo scopo non può che farsi luogo – a me pare – alla ricognizione di talune consuetudini culturali di riconoscimento degli stessi profondamente radicate e diffusamente avvertite in seno al corpo sociale. D’altronde, la stessa Costituzione e, a seguire, la normazione sottostante adottata al fine di darvi la prima, diretta e necessaria specificazione-attuazione, come pure la giurisprudenza in ciascuna delle sue articolazioni ed espressioni (comune, costituzionale, sovranazionale), sono chiamate, ciascuna per la propria parte, a dar voce ai bisogni in parola[17]. Ciò che, nondimeno, maggiormente importa ora mettere in chiaro è il rapporto di filiazione diretta che viene ad intrattenersi tra i diritti fondamentali e la dignità della persona; la stessa libertà, peraltro, si spiega e giustifica nel suo porsi in funzione servente nei riguardi della dignità stessa che, pertanto, si conferma essere – piace a me dire – un autentico valore “supercostituzionale”[18], anzi l’unico vero valore, al pari di quello della pace, dotato di siffatta qualità. Serventi nei riguardi della dignità sono altresì i doveri che, al pari dei diritti, concorrono a darvi senso e concretezza in alcune delle più salienti esperienze di vita sì da potersi affermare al pieno delle sue formidabili potenzialità espressive.

    2. Non v’è prius o posterius nel rapporto tra diritti e doveri fondamentali che, proprio perché tali, si dispongono sullo stesso piano, dandosi mutuo sostegno e alimento

    Se le cose stanno così come sono qui viste, se ne ha una prima conseguenza sulla quale giova fermare particolarmente l’attenzione, vale a dire che tra i diritti fondamentali e i doveri costituzionali non si dà alcuna scala di priorità astrattamente preconfezionata, un ordine cioè precostituito che veda ora questi ed ora quelli porsi in posizione privilegiata rispetto agli altri. Si dà, invece e naturalmente, un ordine che si rifà di volta in volta, in ragione delle peculiari e complessive esigenze dei casi, in sede di “bilanciamento”, così come – è risaputo – d’altronde si ha per gli stessi diritti inter se. Quanto ai doveri però – e il punto è molto importante e merita una speciale considerazione – la loro soggezione a “bilanciamento” appare essere problematicamente predicabile, perlomeno con riguardo a taluni di essi o ad alcune loro espressioni.

    Si torni, ad es., a riconsiderare con la massima rapidità il dovere di fedeltà alla Repubblica che, nella sua più densa e qualificante accezione, quale si coglie ed apprezza in prospettiva assiologicamente orientata, rimanda ai principi fondamentali nel loro fare “sistema”, nei riguardi dei quali chiede ai componenti la comunità statale, prima (e più) ancora che rispetto accompagnato da comportamenti (in forma sia attuosa che omissiva) ad esso conseguenti, adesione, intimamente e intensamente avvertita.

    Si fermi un attimo l’attenzione su quest’affermazione, prima di andar oltre. Con essa infatti intendo mettere in mostra la densa e pregnante connotazione assunta dai doveri costituzionali (qui, in ispecie, da quello di fedeltà alla Repubblica) una volta posti sotto la luce abbagliante dell’etica: in linea, per questo verso, come si vedrà a momenti, con una pregnante indicazione metodica offerta dalla riflessione mazziniana. Il dovere di fedeltà per come risulta dalla fredda lettera degli enunciati parrebbe accontentarsi dell’adozione di certi atti o comportamenti (attuosi ovvero omissivi) da parte dei componenti la comunità statale; rivisto, però, in una dimensione eticamente orientata è – come si diceva – adesione ai valori fondamentali positivizzati nella Carta, a ciò che essi hanno rappresentato dopo l’immane tragedia della seconda grande guerra ed a ciò che ancora al presente (e, anzi, proprio oggi) possono e devono rappresentare per ciascuno di noi.

    Ora, tra i principi fondamentali ai quali naturalmente rimanda la fedeltà alla Repubblica vi è – come si sa – anche quello della pace che – è doloroso dover proprio nella presente congiuntura rammentare – non è, in alcun caso o modo, disponibile, per la elementare ragione che chi fa la guerra con finalità di aggressione, per ciò stesso, non riconosce alcun valore all’intera tavola dei diritti fondamentali e, dunque, alla dignità e, prima ancora, alla stessa vita degli esseri umani, vale a dire al “primo dei diritti inviolabili dell’uomo”[19].

    C’è, dunque, il dovere di difesa della patria, dotato – come si sa – di esplicito fondamento nella Carta che però fa il suo ingresso sulla scena solo in occasione di attacchi portati specificamente al nostro Stato. Ma c’è anche (e prima ancora) un dovere gravante su ciascuno di noi di operare fattivamente per la salvaguardia della pace e della giustizia fra le Nazioni, il cui fondamento diretto è nel combinato disposto di cui agli artt. 11 e 54 ma che può farsi pianamente discendere dall’insieme dei valori fondamentali cui dà voce la Carta, per la elementare ragione che l’offesa recata alla pace ridonda a carico dell’intero sistema dei valori suddetti[20], in ispecie a quelli di libertà eguaglianza democrazia giustizia sociale (che riporto qui – tengo, ora, a rimarcare – non separati da virgola, come usualmente invece si fa, perché non possono esserlo, facendo nell’esperienza tutt’uno e solo assieme tenendosi assieme[21]).

    Il punto è molto importante e – come si diceva – richiede un supplemento di riflessione ad esso specificamente dedicata.

    La comune dottrina propende – com’è noto – a proiettare in primo piano i diritti, assumendo che essi soltanto si pongano quale il cuore pulsante della Costituzione, ciò che ne dà nel modo più genuino e fedele l’intima natura, l’essenza appunto[22]. È un modo di vedere le cose, questo, che ha per vero una sua innegabile giustificazione, apprezzabile in prospettiva tanto storico-politica quanto positiva. Sappiamo tutti, infatti, che la “lotta per la Costituzione” che infiammò i moti risorgimentali era, in buona sostanza, la lotta per i diritti[23] e che, perciò, non a caso, proprio di questi ultimi (e non pure dei doveri), nel già richiamato art. 16 della Dichiarazione del 1789, si fa esplicita menzione, quale una delle due componenti (e, anzi, proprio quella maggiormente qualificante[24]), unitamente alla separazione dei poteri. della Costituzione.

    Diritti e Costituzione, insomma, sono una cosa sola[25]; ed è perciò che – come si è tentato di mostrare altrove – la teoria dei diritti è la stessa teoria della Costituzione, riguardata nel suo profilo maggiormente caratterizzante ed espressivo.

    A portare, dunque, fino ai suoi lineari e conseguenti svolgimenti questo schema, se ne ha (o, meglio, se ne avrebbe) che i doveri possono essere imposti unicamente a condizione (e dopo) che siano stati riconosciuti ed effettivamente salvaguardati i diritti. Di qui, appunto, la primauté assiologico-positiva che spetterebbe ai primi rispetto ai secondi[26].

    Questo schema, tuttavia, parrebbe essere esattamente ribaltato su sé stesso dal magistero mazziniano, secondo il quale i diritti si pongono quale “conseguenza di doveri adempiti”[27]: è da questi, perciò, che sgorgano quelli, non viceversa[28].

    A mia opinione, l’una e l’altra rappresentazione teorica appaiono essere radicali e deformanti, non dandosi né un prius né un posterius tra situazione giuridiche soggettive fondamentali[29], proprio perché… tali, tutte parimenti fondamentali[30], caratterizzanti l’essenza costituzionale e, perciò, egualmente necessarie e bisognose di essere fatte valere al massimo delle loro capacità, pur soggiacendo – com’è naturale che sia – ad operazioni di “bilanciamento” secondo i casi.

    Se la visione mazziniana appare dunque essere parziale e non fedelmente espressiva dell’idea liberale di Costituzione, non per ciò tuttavia essa smarrisce il suo significato profondo e – come si diceva – la sua straordinaria attualità.

    Perfettamente coerente con l’impianto costituzionale, anche dopo l’avvento dei c.d. diritti sociali e il loro riconoscimento nelle Carte venute alla luce all’indomani del secondo conflitto bellico, è l’idea – direi – non “egoistica” dei diritti fondamentali che, nuovamente, proprio perché tali, richiedono di essere messi in campo e fatti valere non già per l’esclusivo tornaconto di chi ne reclama la tutela ma anche (e soprattutto) per il bene dell’intera collettività (e, ancora una volta, viene così a rimarcarsi quella loro componente deontica, cui si faceva poc’anzi cenno). Esemplare, al riguardo, è la chiara e lapidaria affermazione che si legge nella famosa opera mazziniana che ha dato lo spunto per questo studio, secondo cui scopo della vita di ciascun individuo non è “quello d’essere più o meno felici, ma di rendere sé stessi e gli altri migliori”[31]. Colgo in ciò, se non ne traviso il senso, la fortunata intuizione che vede libertà e solidarietà mirabilmente congiunte e, anzi, fuse tra di loro in una sintesi mirabile, gravida di implicazioni e di benefici effetti sia per i singoli che per l’intera collettività.

    3. Il magistero mazziniano su libertà e solidarietà, patria e umanità e il segno da esso lasciato sulla Costituzione

    Allo stesso tempo, non taciuta è la consapevolezza che la libertà è vuota parola priva di senso alcuno in un contesto sociale profondamente segnato da non rimosse e gravi diseguaglianze, tra le quali quelle riportabili alla diversità dei sessi, cui il patriota genovese assegna particolare e preoccupato rilievo[32]. La libertà – dice Mazzini – di chi ha solo le braccia da offrire come “arnesi di lavoro” e null’altro possiede è una “illusione, un’amara ironia”[33]. È anche (e soprattutto) per ciò che, con inusitata crudezza ed asprezza linguistica, si rileva essere la società in cui viviamo “incadaverita”.

    L’idea del fattivo e costruttivo operare, in spirito di autentica e disinteressata solidarietà, è poi ribadita nella rappresentazione mazziniana del rapporto tra individuo e legge.

    Qui, il dato di maggior significato e meritevole di essere messo in evidenza si apprezza in relazione alla natura dei vincoli discendenti dalla legge, a giudizio di Mazzini non meramente negativi bensì anche positivi. Esemplare, al riguardo, l’affermazione secondo cui “non basta limitarsi a non operare contro la legge: bisogna operare a seconda della legge. Non basta il non nuocere, bisogna giovare ai vostri fratelli”[34].

    Viene così a determinarsi la conversione della solidarietà in fraternità[35]: una fraternità sollecitata a spiegarsi a tutto campo, non soltanto verso chi è vicino ma anche verso chi è lontano[36], non solo verso chi è presente, specie se particolarmente bisognoso di amorevoli cure[37], ma anche verso chi verrà[38]. Quest’apertura a raggiera degli effetti dei diritti fattisi doveri è enunciata con particolare vigore espressivo soprattutto nel cap. IV, dedicato ai Doveri verso l’umanità: termine quest’ultimo che in sé racchiude siffatte plurime valenze. Una umanità che, nell’ideale mazziniano, è vista come una vera e propria “famiglia”, caratterizzata dall’armonia di intenti e di azione di tutti i suoi componenti, non a caso chiamati “fratelli”[39].

    Come si vede dalle scarne ed approssimative notazioni svolte, patria ed umanità, riguardati dal punto di vista dei doveri, non soltanto non sono concetti incompatibili ma, di più, appaiono essere complementari e bisognosi perciò di affermarsi congiuntamente.

    È chiaro che il contesto odierno è – come si diceva – assai diverso da quello che aveva sotto gli occhi Mazzini al tempo in cui ci consegnava le sue dense ed approfondite riflessioni. Le indicazioni di principio, di particolar significato etico, tuttavia resistono all’usura del tempo e, anzi, forse si presentano, per taluni versi, maggiormente suggestive, stimolanti, pressanti.

    Si pensi, per fare solo il primo esempio che viene in mente, all’impegno immane oggi richiesto per un congruo adempimento dei doveri verso le generazioni future e verso l’umanità, cui si è appena fatto cenno, dalla revisione degli artt. 9 e 41 della Carta. Il riferimento alla salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema[40] sollecita infatti – com’è di tutta evidenza – a produrre uno sforzo collettivo poderoso, in spirito di solidale e fattiva cooperazione sia di coloro che operano in ambito interno e sia dei soggetti della Comunità internazionale.

    E, ancora, si pensi a come può (e deve) essere oggi intesa la patria, al dovere su ciascuno di noi gravante di difenderla, preservarne l’identità e trasmetterla integra – sempre che la difficilissima congiuntura presente ce lo consentirà… – alle generazioni a venire[41], ancora una volta in considerazione del presente contesto segnato da vincoli crescenti che vengono dalla Comunità internazionale, nonché da una integrazione sovranazionale che, pur con moto non lineare e tra innegabili difficoltà, si va tuttavia portando faticosamente avanti.

    L’identità della patria si coglie ed apprezza sotto plurimi angoli visuali ed a più piani di esperienza. È fatta di quel bagaglio di lingua, tradizioni e, in una parola, cultura che connota e distingue la singola Nazione dalle altre, ancorché affini per la comune appartenenza alla grande e nobile famiglia delle liberal-democrazie. I principi fondamentali della Carta ne danno una emblematica, pregnante rappresentazione[42]; ed è perciò che in funzione servente nei riguardi della patria, specie nella sua declinazione assiologicamente pregnante, non si pone – come si è accennato e si tenta ora di precisare meglio – solo il dovere che ad essa fa nominalmente riferimento, quello di difesa, ma i doveri costituzionali tutti nel loro fare “sistema” sia inter se che con i diritti fondamentali[43]. Negli uni e negli altri assieme, infatti, si specchiano i valori di libertà, eguaglianza, democrazia, giustizia sociale: valori transepocali, seppur – ahimè (ed è storia triste di oggi) – non autenticamente (ma tendenzialmente) universali. Valori comuni – si diceva – agli Stati di tradizioni liberali, come pure – non si dimentichi – all’Unione europea, che nondimeno si rivestono quindi di forme e si caricano di valenze varie da luogo a luogo e, per uno stesso luogo, nel tempo[44]: un patrimonio assiologico comune che, tuttavia, è stato (ed è) messo a dura prova da condizioni oggettive di contesto difficilissime e, persino, per taluni aspetti, proibitive, che obbligano l’Unione a farsi carico di problemi invero di ardua soluzione, offrendo dunque credibili testimonianze di essere davvero ciò che il nome che porta dice essere[45].

    D’altro canto, è pur vero che le pretese avanzate a salvaguardia dei diritti inviolabili dell’uomo sono cresciute in misura esponenziale e non possono, dunque, essere poste a raffronto con quelle che facevano capo alle libertà “classiche” rivendicate al tempo della riflessione mazziniana. Sono, anzi, pretese che aumentano di continuo e fanno sì, dunque, che si allarghi altresì la forbice tra ciò che in concreto si fa da parte dei pubblici poteri e ciò che dovrebbe ancora di più farsi per darvi appagamento. La qual cosa, poi, si traduce in gravi tensioni e non rimosse contraddizioni emergenti in seno al corpo sociale, foriere le une e le altre di sviluppi ad oggi imprevedibili e – temo – nefasti.

    4. La triade composta dai doveri di fedeltà alla Repubblica, solidarietà e cooperazione, la loro formidabile vis espansiva, l’afflato etico che accomuna la lezione mazziniana e la Costituzione

    Ogni medaglia ha, tuttavia, il suo rovescio. Si fa, dunque, per un verso, sempre più vistosa la pressione sociale nei riguardi dell’apparato volta a far sì che si disponga di spazi viepiù estesi entro cui vedere affermati i diritti: quelli ereditati dalla esaltante stagione liberale e i nuovi venuti successivamente alla luce, solo di alcuni dei quali si ha – com’è noto – esplicito riscontro in Costituzione, mentre altri hanno avuto riconoscimento con legge comune e, soprattutto, per il tramite di una sensibile e coraggiosa giurisprudenza, interna e sovranazionale. Per un altro verso, però, si fanno ancora più gravosi i doveri. Non è – si faccia caso – tanto una questione di quantità quanto di qualità. E, per avvedersene, è sufficiente tenere a mente le implicazioni che si danno tra i tre doveri di fedeltà alla Repubblica, solidarietà, cooperazione[46].

    Ciascuno di essi esibisce una formidabile vis espansiva, venendo pertanto ad occupare porzioni del campo materiale in cui si dispongono gli altri e, perciò, a confondersi con essi, fino a fare tutt’uno. Si ha, insomma, conferma di quella vocazione irresistibile che è propria di ogni situazione soggettiva di rilievo costituzionale ad integrarsi fino ad immedesimarsi del tutto con le altre. Alcune delle più salienti esperienze del tempo presente parrebbero, dunque, riportarsi all’uno come all’altro dei doveri componenti la triade in parola. Se ne ha, infatti, riprova non soltanto se si presta attenzione ai comportamenti, attuosi ovvero omissivi, dei componenti il gruppo sociale ma anche con riguardo all’azione dei pubblici poteri e della stessa Repubblica vista nel suo insieme.

    Si pensi, ad es., ai vincoli che connotano le relazioni tra gli Stati appartenenti all’Unione che possono, a seconda della prospettiva da cui le stesse sono riguardate, riportarsi ora al principium cooperationis tra gli Stati ed ora a quello della mutua solidarietà. O ancora si pensi al dovere di fedeltà alla Repubblica che, rimandando – come si diceva poc’anzi – all’intera tavola dei principi fondamentali dell’ordinamento, per ciò stesso evoca in campo proprio la solidarietà, nelle sue plurime articolazioni e valenze.

    Il vero è che ai diritti così come ai doveri si applica l’ingranaggio dei vasi comunicanti che si trasmettono a vicenda parte dei contenuti in ciascuno di essi ospitati, rendendosi pertanto assai problematico, specie in talune circostanze, il mantenimento della reciproca tipizzazione.

    Ebbene, se crescono le pretese che fanno capo ai diritti e crescono pure quelle legate ai doveri, viene naturalmente a mettersi viepiù in evidenza il carattere etico della Costituzione.

    Dando voce ai valori fondamentali che hanno fuori del diritto l’humus naturale nel quale si radicano e crescono, la Costituzione si conferma essere, in nuce, la legge fondamentale eticamente connotata per antonomasia; e le due più qualificanti espressioni di questa che è la vera anima costituzionale sono, appunto, i diritti e i doveri, nel loro fare “sistema” unitariamente significante.

    Ebbene, la riflessione mazziniana e la Costituzione condividono un afflato etico idoneo a pervadere ogni vicenda umana, specie nelle sue più salienti espressioni, quali appunto si rendono visibili – come si è venuti dicendo – per il tramite dei diritti e dei doveri costituzionali[47]. Proprio per il fatto di rinvenire nella dimensione etica l’humus naturale nel quale si radicano e crescono, diritti e doveri hanno in interiore hominis la fonte da cui senza sosta si alimentano; e, tuttavia, la sola dimensione etica di per sé non basta. Occorre anche il sussidio apprestato dal diritto, strumento elettivo perché gli uni e gli altri possano farsi valere, alle condizioni oggettive di contesto.

    Se n’è avuta una lampante, particolarmente attendibile, conferma proprio in occasione del dilagare della pandemia sanitaria che ad oggi ci affligge ed inquieta. Così, l’obbligo vaccinale è stato vigorosamente e ripetutamente caldeggiato, in primo luogo, dagli scienziati e quindi dagli stessi massimi organi di apparato, a partire dal Capo dello Stato e dal Governo che lo hanno appunto rappresentato quale dovere morale da adempiere con spirito di genuina, intimamente avvertita, solidarietà. La risposta del corpo sociale – come si sa – non è venuta meno. E, tuttavia, il modo più efficace per assicurare la massima diffusione del vaccino è – a me pare[48] – quello di prescriverne il carattere anche giuridicamente obbligatorio per tutti (eccezion fatta, naturalmente, per coloro ai quali, per ragioni di età o di salute, è sconsigliato).

    5. Una succinta notazione finale a riguardo del mutuo sostegno che etica e diritto hanno da darsi al fine della loro ottimale affermazione

    Il vero è che etica e diritto hanno da darsi – è ormai provato – mutuo sostegno. L’una proietta un fascio di luce lungo gli itinerari intrapresi dal secondo, il quale, a sua volta, col fatto stesso di ispirarsi a quella e di raccoglierne le più salienti espressioni, vi dà voce e ne consente l’ottimale radicamento nell’esperienza. Simul stabunt vel simul cadent, insomma.

    L’orizzonte teorico avuto di mira dalla lezione mazziniana sui doveri si arrestava, in buona sostanza, ai confini, peraltro opportunamente rimarcati, della dimensione etica, non percependosi tuttavia fino in fondo le formidabili risorse di cui il diritto dispone e che può mettere a frutto al fine della diffusione e del massimo radicamento dei precetti etici in seno al corpo sociale. La Carta repubblicana ha raccolto ed originalmente rielaborato il senso profondo di questo magistero, offrendogli pertanto opportunità per farsi ancora oggi valere che altrimenti non avrebbe avuto.

    Rimane, poi, da vedere se, nel travagliato presente, si danno davvero le condizioni oggettive perché la pianta dei doveri possa crescere e portare i frutti sperati. Molti segni, invero, farebbero pensare che essa possa appassire o rivelarsi sterile; e il conflitto tra Russia ed Ucraina, qualora dovesse – come, invero, è da temere – contagiare anche altri Paesi, fino ad assumere – Dio non voglia – carattere mondiale, potrebbe soffocare ogni residua aspettativa. La storia, d’altronde, insegna che ci sono momenti nel corso delle umane vicende in cui si mette in moto un meccanismo perverso che determina una sorta d’impazzimento collettivo incontrollabile, perlomeno fintantoché non si riesca a far tacere il sordo rumore delle armi. L’uomo dispone tuttavia – non si dimentichi – di formidabili risorse morali, che dalla lezione mazziniana e dall’intima adesione ai valori costituzionali possono (e devono) trarre costante e copioso alimento ed alle quali dunque attingere per tenere accesa, pure nei momenti più bui, la fiammella della speranza.


    [1] … specie per i riflessi profondi che ha avuto, da noi come altrove, sull’economia e sui diritti fondamentali (a riguardo dei quali, da ultimo, in prospettiva comparata, AA.VV., I diritti fondamentali in epoca di pandemia: esperienze a confronto, a cura di G. Battaglia - G. Famiglietti - L. Madau, Pisa University Press, Pisa 2022).

    [2] Torna, per vero, a più ondate ad affacciarsi, con andamento carsico, per quanto di sicuro non abbia manifestato (e seguiti a non manifestare) la stessa seduzione del tema dei diritti fondamentali. È pure vero, però, che non di rado chi tratta dei primi fa riferimento anche ai secondi, e viceversa (indicazioni in A. Spadaro, Dall’indisponibilità (tirannia) alla ragionevolezza (bilanciamento) dei diritti fondamentali. Lo sbocco obbligato: l’individuazione di doveri altrettanto fondamentali, in Pol. dir., 1/2006, 167 ss.; AA.VV., I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi, a cura di R. Balduzzi - M. Cavino - E. Grosso - J. Luther, Giappichelli, Torino 2007; AA.VV., Diritti e doveri, a cura di L. Mezzetti, Giappichelli, Torino 2013; A.M. Poggi, I diritti delle persone. Lo Stato sociale come Repubblica dei diritti e dei doveri, Mondadori, Milano 2014, e AA.VV., Cos’è un diritto fondamentale?, a cura di V. Baldini, Editoriale Scientifica, Napoli 2017; altre indicazioni, in F. Grandi, Doveri costituzionali e obiezione di coscienza, Editoriale Scientifica, Napoli 2014 e R. Bin, Critica della teoria dei diritti, FrancoAngeli, Milano 2018). I doveri tuttavia – come rammenta ora I. Massa Pinto, Doveri, in AA.VV., Grammatica del costituzionalismo, a cura di C. Caruso e C. Valentini, Il Mulino, Bologna 2021, 289 ss., spec. 291 ss. – si sono storicamente trovati nei documenti costituzionali in una condizione di “minorità” rispetto ai diritti restando “per lungo tempo confinati in una sfera morale”.

    [3] Faccio qui riferimento alla versione della nota opera, venuta alla luce – come si sa nel 1860, quale edita da La Nuova Italia, Firenze 1972. Il seme della riflessione mazziniana, peraltro, si rinveniva già nella sua opera Fede ed avvenire del 1835, nella quale era già nitidamente presente il debito della sua teologia politica nei riguardi del pensiero di Lessing [rimarca il punto, ora, V. Tondi della Mura, La frontiera aperta da Giorgio Lombardi nella sistematica dei doveri costituzionali: dall’idealismo mazziniano al personalismo costituzionale, in Federalismi (www.federalismi.it), 4/2021, 10 febbraio 2021, spec. 325].

    [4] Va, nondimeno, avvertito che la religiosità di Mazzini consta – com’è stato messo in chiaro da L. Trucco, nel suo intervento al forum su I doveri dell’uomo da Mazzini ad oggi, cit. – di una “doppia anima”, quale “fatto politico e sociale (ovvero ‘strumento’ di potere) e […] come atto, invece, di fede individuale”.

    Sulla visione escatologica mazziniana si è, di recente, soffermato V. Tondi della Mura, nello scritto sopra cit., spec. 322 ss. e 328 ss., a cui opinione la teorica del patriota genovese sarebbe pervenuta all’Assemblea Costituente “oramai sfiancata dalla storia” e non avrebbe pertanto lasciato un segno significativo sulla elaborazione della Carta. Mi chiedo, però, cosa ne sarebbe stato dei doveri senza la lezione mazziniana, in ispecie se se ne sarebbe fatta parola nell’art. 2. Lo stesso Tondi della Mura, peraltro, non tralascia di fare richiamo agli interventi avutisi in seno all’Assemblea nei quali esplicito è stato il riferimento all’insegnamento mazziniano, a partire da quello del Presidente della Commissione dei 75, Meuccio Ruini [rimarcato opportunamente il segno lasciato dalla riflessione mazziniana sui lavori della Costituente anche dall’Editoriale su Doveri dell’uomo da Mazzini ad oggi: opinioni a confronto, in Giustizia insieme (www.giustiziainsieme.it), 8 marzo 2022 e, pure ivi, dalle risposte di molti partecipanti all’intervista curata da R. Conti, in ispecie di I. Nicotra e A. Morelli. Infine, v. D. Porena, Tra costituzionalismo rivoluzionario di fine Settecento e costituzionalismo liberale del XIX secolo: alcune riflessioni sul contributo di Giuseppe Mazzini, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 1/2022, 27 marzo 2022, 116 ss.].

    [5] Ho argomentato l’una qualifica nel mio La pace come bene assoluto, indisponibile e non bilanciabile, il diritto fondamentale a goderne e il dovere di preservarla ad ogni costo, Editoriale, in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 27 febbraio 2022; la seconda, poi, che tengo qui pure a ribadire con forza, può vedersi in più scritti che ho al tema ex professo dedicato, tra i quali La dignità dell’uomo e il diritto di avere diritti (profili problematici e ricostruttivi), nella stessa Rivista, 2/2018, 3 giugno 2018, 392 ss.

    [6] …nel mio Il referendum sull’art. 579 c.p.: inammissibile e, allo stesso tempo, dagli effetti incostituzionali, Intervento al Seminario preventivo di Amicus curiae su La via referendaria al fine vita. Ammissibilità e normativa di risulta del quesito sull’art. 579 c.p., a cura di G. Brunelli - A. Pugiotto - P. Veronesi, in Forum di Quad. cost. (www.forumcostituzionale.it), 1/2022, 196 s.

    [7] …e, naturalmente, prima ancora di averli [per una peculiare fattispecie, v. A. Rauti, Il diritto di avere doveri. Riflessioni sul servizio civile degli stranieri a partire dalla sent. cost. n. 119/2015, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 4/2015, 16 ottobre 2015, 1 ss.] che, poi, naturalmente si riflette nel dovere di avere doveri [a riguardo del quale l’omonimo titolo di un libro di L. Violante, edito da Einaudi nel 2014; vi ha fatto cenno anche R. Rordorf, nella sua risposta alla seconda domanda del forum su I doveri dell’uomo da Mazzini ad oggi, cit.].

    [8] A riguardo di quest’ultimo, indicazioni possono aversi da AA.VV., La doverosità dei diritti. Analisi di un ossimoro costituzionale, a cura di F. Marone, Editoriale Scientifica, Napoli 2019.

    [9] Per la medesima ragione, a mia opinione, il dovere di difesa della patria non può non ritenersi valevole altresì per gli stranieri stabilmente residenti nel territorio della Repubblica, essi pure minacciati nella vita, negli affetti, nei beni da una eventuale aggressione esterna. Potrebbero considerarsene sgravati gli stranieri appartenenti allo Stato che ci muova guerra, potendosi in una congiuntura siffatta avere conflitti di coscienza anche laceranti che è opportuno, per quanto possibile, risparmiare a siffatta categoria di persone. Di tutto ciò, nondimeno, in altro luogo.

    [10] …per la cui illustrazione faccio qui richiamo solo degli studi, particolarmente approfonditi, di A. Morelli, in ispecie del suo I paradossi della fedeltà alla Repubblica, Giuffrè, Milano 2013.

    [11] Un diritto-dovere, questo, che è talvolta espressamente riconosciuto in Costituzione (così – come si rammenterà – già nell’art. 35 del documento costituzionale francese del 1793: “quando il governo viola i diritti del popolo, l’insurrezione è per il popolo e per ciascuna parte del popolo il più sacro dei diritti e il più indispensabile dei doveri”) e un diritto-dovere comunque necessario pur laddove non se ne abbia esplicito riscontro, quale extrema ratio avverso l’aggressione.

    [12] Il punto è, per vero, fatto oggetto di divergenti valutazioni. A mia opinione, se è vero – come credo essere – che la dignità fa tutt’uno con la humanitas stessa della persona, resta avvalorata in pieno l’affermazione ora fatta nel testo. La differenza, infatti, tra la dignità e la vita è che quest’ultima è considerata, al ricorrere di certe condizioni di estrema sofferenza, disponibile (tesi, peraltro, dalla quale per plurime ragioni qui non riproponibili reputo tuttavia di dover prendere le distanze), la dignità invece non lo è mai. Quand’anche, poi, dovesse ammettersi questa eventualità, occorrerebbe pur sempre tenere distinto ciò che può materialmente aver luogo dalla sua giuridica qualificazione. D’altronde, così è per la stessa vita: ogni giorno accade che alcuni se la tolgano volontariamente ed altri se la vedano soppressa da assassini, senza che nondimeno l’uccisione di un essere umano possa essere, in alcun caso o modo, giustificata.

    [13] Mi sono, ancora non molto tempo addietro, soffermato sul punto, di cruciale rilievo, nel mio Il referendum sull’art. 579 c.p.: inammissibile e, allo stesso tempo, dagli effetti incostituzionali, cit., 194 ss. Un richiamo al mio pensiero può ora vedersi anche in A. Morelli, nel suo intervento al forum su I doveri dell’uomo da Mazzini ad oggi, cit.

    [14] Se n’è discusso in occasione del convegno del Gruppo di Pisa svoltosi a Cassino il 10 e 11 giugno 2016 su Cos’è un diritto fondamentale?, cit. Avverto che, nondimeno, di qui in avanti farò riferimento solo ai diritti fondamentali ma ometterò, per scorrevolezza della esposizione, il più delle volte di far menzione dell’aggettivo che ne dà la qualificazione.

    [15] V., dunque, volendo, il mio Cosa sono i diritti fondamentali e da chi e come se ne può avere il riconoscimento e la tutela, nel vol. coll. da ultimo cit., 337 ss. e, già, in Consulta OnLine (www.giurcost.org) 2/2016, 30 giugno 2016, 263 ss. Molto importanti, in tema, sono, ancora oggi, A. Baldassarre, Diritti inviolabili, in Enc. giur., XI (1989) e N. Bobbio, L’età dei diritti, Einaudi, Torino 1990; v., inoltre, almeno A. Pintore, I diritti della democrazia, Laterza, Roma-Bari 2003; P. Ridola, Diritti fondamentali. Un’introduzione, Giappichelli, Torino 2006; B. Celano, I diritti nello Stato costituzionale, Il Mulino, Bologna 2013; AA.VV., Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, Laterza, Roma-Bari 2014 e G. Pino, Il costituzionalismo dei diritti. Struttura e limiti del costituzionalismo contemporaneo, Il Mulino, Bologna 2017, del quale, più di recente, Diritti fondamentali, in AA.VV., Grammatica del costituzionalismo, cit., 207 ss., e, ora, Chi deve essere il custode dei diritti? Sul costituzionalismo politico e i suoi limiti, in Dir. comp. (www.diritticomparati.it), anteprima 2022, e, nella stessa Rivista, R. Bin, Diritti: cioè? Dietro i diritti, oltre le corti. In tema, opportune precisazioni sono in M.C. Grisolia, Ragionando sui diritti fondamentali, in Liber amicorum per Pasquale Costanzo, in ConsultaOnLine (www.giurcost.org), 31 ottobre 2019, 1 ss.

    [16] … con specifico riguardo – come si sa – alla determinazione della retribuzione, laddove nondimeno si dà una indicazione dotata di generale valenza.

    [17] Trattandosi, in tesi, di diritti fondamentali, idonei a partecipare ad armi pari con i vecchi ad operazioni di bilanciamento secondo i casi, la loro positivizzazione – si è tentato di mostrare altrove – dovrebbe aversi, a prima battuta, con legge approvata con le procedure di cui all’art. 138, rivestendosi pertanto la materia costituzionale – e qui viene in rilievo proprio la sua parte maggiormente qualificante ed espressiva – della forma sua propria. Il riconoscimento, stricto sensu inteso, dovrebbe dunque aversi con il massimo atto di normazione; la disciplina ulteriore, volta a dare la tutela dei diritti stessi, apprestando la necessaria specificazione-attuazione della disciplina di base, può poi pianamente aversi con legge comune (e, discendendo, altri atti ancora di normazione). Alla giurisprudenza, infine, è demandato il compito di garantire la osservanza di tutte le discipline suddette. Così, perlomeno, dovrebbe essere secondo modello, quale ai miei occhi appare. Sta di fatto, però, che, per ragioni varie il cui esame obbligherebbe questa riflessione ad una digressione qui non consentitale, questo modello non è riuscito, in buona sostanza, ad affermarsi. Di alcuni nuovi diritti fondamentali si ha riscontro direttamente nella legislazione comune, che nondimeno esibisce plurime e gravi carenze, mentre di altri non se ne ha traccia positiva alcuna, con l’effetto per cui risulta direttamente (e talora, appunto, esclusivamente) addossato sulla giurisprudenza l’onere gravosissimo di dare subito il riconoscimento dei diritti stessi e persino l’ulteriore loro disciplina, ricorrendo, se del caso, alla “invenzione” di tecniche decisorie inusuali (Cappato docet).

    [18] La qualifica è, per la prima volta, apparsa in A. Ruggeri - A. Spadaro, Dignità dell’uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni), in Pol. dir., 1991, 343 ss.

    [19] … come ha avuto modo di ribadire, ancora da ultimo, Corte cost. n. 50 del 2022 (in tema d’inammissibilità del referendum sull’art. 579 c.p.), con richiamo, tra le altre, della sent. n. 223 del 1996.

    [20] Non si dimentichi, d’altronde, la ragione che ha portato alla menzione della pace nella Carta, innalzata al rango dei principi fondanti la Repubblica. Si era appena chiusa la dolorosissima vicenda bellica, preceduta e determinata dall’avvento di regimi autoritari, e si aveva diffusa e piena consapevolezza del fatto che solo in un contesto internazionale pacificato le liberal-democrazie avrebbero potuto affermarsi e crescere rigogliose e salde, a beneficio dei bisogni maggiormente avvertiti in seno al corpo sociale.

    [21] Non sarebbe infatti immaginabile, specie nella presente temperie storica, un ordinamento di tradizioni liberali, quale il nostro, in cui si abbia libertà ma non eguaglianza, o viceversa; e così pure per gli altri valori appena indicati [ha ripetutamente insistito sul punto, di cruciale rilievo, G. Silvestri, part. in Dal potere ai princìpi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo, Laterza, Roma-Bari 2009 e, da ultimo, nella Introduzione al convegno su Il referendum sull’art. 579 c.p.: aspettando la Corte costituzionale, Milano 15 dicembre 2021, a cura di M. D’Amico e B. Liberali, in Riv. Gruppo di Pisa (www.gruppodipisa.it), 1/2022, Quad. n. 4, 3 ss.].

    [22] V. quanto ne dicono al riguardo I. Nicotra e L. Salvato, nelle loro risposte al forum su I doveri dell’uomo da Mazzini ad oggi, in ispecie a quelle date al primo quesito.

    [23] Per tutti, in tema, v. M. Dogliani, La lotta per la Costituzione, in Dir. pubbl., 2/1996, 293 ss.

    [24] D’altronde la separazione in parola è stata pensata – come si sa – in funzione servente dei diritti [ne ha attentamente ripercorso le più salienti fasi storiche G. Silvestri, La separazione dei poteri, I, Giuffrè, Milano 1979; dello stesso A., per i profili di ordine dogmatico, v., poi, della stessa opera, II (1984); altri riferimenti, ora, in T.F. Giupponi, Separazione dei poteri, in AA.VV., Grammatica del costituzionalismo, cit., 97 ss.].

    [25] …o, per dir meglio, lo sono negli ordinamenti retti da Costituzioni di tradizioni liberali. Cosa diversa, alla quale tuttavia non può qui riservarsi neppure un cenno, è se possa appropriatamente farsi utilizzo del lemma “Costituzione” anche in relazione ad ordinamenti di tutt’altro segno, da una sensibile dottrina escluso (v., al riguardo, part., A. Spadaro, in più scritti, tra i quali Contributo per una teoria della Costituzione, I, Fra democrazia relativista e assolutismo etico, Giuffrè, Milano 1994).

    [26] …testimoniata peraltro emblematicamente dall’attenzione da essi costantemente attratta da parte degli studiosi che vi hanno dedicato scritti innumerevoli, diversamente dai doveri ancora oggi fatti oggetto di studi, sì, meritevoli di ogni considerazione e tuttavia non comparabili – perlomeno per quantità – rispetto ai primi [una speciale menzione va qui, nondimeno, fatta della nota monografia di G. Lombardi, Contributo allo studio dei doveri costituzionali, Giuffrè, Milano 1967, cui si deve il risveglio della riflessione sui doveri da parte della nostra dottrina: su di essa, di recente, spunti ricostruttivi di particolare interesse sono offerti da contributi al convegno su Spazio e frontiera. In ricordo di Giorgio Lombardi (1935-2010), svoltosi il 2 ottobre 2020, nonché da V. Tondi della Mura, La frontiera aperta da Giorgio Lombardi nella sistematica dei doveri costituzionali: dall’idealismo mazziniano al personalismo costituzionale, cit., 304 ss., seguito ora da A. Gusmai, (Ri)leggere Lombardi, un esercizio “doveroso”, in Dir. fond. (www.dirittifondamentali.it), 1/2022, 7 marzo 2022, 372 ss.].

    [27] Cap. I, dal titolo Agli operai italiani.

    [28] In tema, v., part., A. Levi, La filosofia politica di Giuseppe Mazzini, Zanichelli, Bologna 1922 e G.M. Chiodi, Precedenza dei doveri sui diritti umani, che peraltro è meglio definire diritti fondamentali, in Id., Europa. Universalità e pluralismo delle culture, Giappichelli, Torino 2002, 141 ss., cui si richiama anche T. Greco, Dai diritti al dovere: tra Mazzini e Calogero, in AA.VV., Repubblicanesimo democrazia socialismo delle libertà- “Incroci” per una rinnovata cultura politica, a cura di T. Casadei, FrancoAngeli, Milano 2004, 137 ss., che, in chiusura della sua densa riflessione, rammenta un pensiero di Gandhi che dichiarò di aver appreso “dalla madre illetterata ma molto saggia che tutti i diritti degni di essere meritati e conservati sono quelli dati dal dovere compiuto” (149). Di T. Greco, v., inoltre, utilmente, Prima il dovere. Una critica della filosofia dei diritti, in AA.VV., Il senso della Repubblica. Doveri, a cura di S. Mattarelli, FrancoAngeli, Milano 2007, 15 ss., e Giuseppe Mazzini. Per una democrazia dei doveri, in Cosmopolis (www.cosmopolisonline.it), 1/2021. Diffusi i richiami al pensiero mazziniano sul punto negli interventi al forum su I doveri dell’uomo da Mazzini ad oggi, cit.; in ispecie, L. Trucco ha messo in evidenza il rilievo assunto dai doveri nella giurisprudenza costituzionale, il loro porsi in funzione servente dei diritti, al fine della loro ottimale affermazione.

    [29] Della loro “eguale dignità costituzionale” ha, ancora da ultimo discorso A. Morelli, nel suo intervento, già richiamato, al forum su I doveri dell’uomo da Mazzini ad oggi, cit.

    [30] Lo stesso avverbio è, chiaramente, ridondante, dal momento che, ove così non fosse, non potrebbero appunto essere… fondamentali; preferisco, nondimeno, lasciarlo per rimarcare ancora di più il concetto.

    [31] V., nuovamente, loc. ult. cit.

    [32] Lucidamente avverte L. Trucco, nel suo intervento al forum su I doveri dell’uomo da Mazzini ad oggi, cit., che Mazzini, se fosse vissuto oggi, avrebbe sposato la causa della “rappresentanza femminile (anche) nei luoghi di potere”.

    [33] Op. et loc. ult. cit.

    [34] Cap. III, intitolato La Legge. Si è opportunamente riferito a questo passo, particolarmente significativo, anche R. Rordorf, nella sua risposta alla quarta domanda del forum su I doveri dell’uomo da Mazzini ad oggi, cit.

    [35] Su di che, nella dottrina costituzionalistica, v., part. gli studi di F. Pizzolato, in ispecie il suo Il principio costituzionale di fraternità, Città Nuova editrice, Roma 2012; v., inoltre, utilmente, E. Resta, Il diritto fraterno, Laterza, Roma-Bari 2005 e AA.VV., La fraternità come principio del diritto pubblico, a cura di A. Marzanati e A. Mattioni, Città Nuova Editrice, Roma 2007. Per una ricostruzione del concetto diversamente orientata da quella qui accolta, v. I. Massa Pinto, Costituzione e fraternità. Una teoria della fraternità conflittuale: “come se” fossimo fratelli, Jovene, Napoli 2011.

    Sul dovere di solidarietà, nella ormai incontenibile lett., dopo S. Rodotà, Solidarietà. Un’utopia necessaria, Laterza, Roma-Bari 2014, v. almeno i contributi di F. Giuffrè, tra i quali, ora, la voce Solidarietà per il Dig./Disc. pubbl., Agg., VIII (2021); A. Apostoli, La svalutazione del principio di solidarietà. Crisi di un valore fondamentale per la democrazia, Giuffrè, Milano 2012; M.C. Blais, La solidarietà. Storia di un’idea, Giuffrè, Milano 2012; F. Polacchini, Doveri costituzionali e principio di solidarietà, Bononia University Press, Bologna 2016; v., inoltre, utilmente, AA.VV., Il dovere di solidarietà, a cura di B. Pezzini e C. Sacchetto, Giuffrè, Milano 2005; AA.VV., I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi, cit., ed ivi, part., L. Violini, I doveri inderogabili di solidarietà: alla ricerca di un nuovo linguaggio per la Corte costituzionale, 517 ss.; E. Grosso, I doveri costituzionali, in AA.VV., Lo statuto costituzionale del non cittadino, a cura dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Napoli 2010, spec. 248 ss.; V. Tondi della Mura, La solidarietà fra etica ed estetica. Tracce per una ricerca, in Scritti in onore di A. Mattioni, Vita e Pensiero, Milano 2011, 666 ss. e, dello stesso, La frontiera aperta da Giorgio Lombardi nella sistematica dei doveri costituzionali: dall’idealismo mazziniano al personalismo costituzionale, cit.; A. Morelli, I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà, in AA.VV., Principi costituzionali, a cura di L. Ventura e A. Morelli, Giuffrè, Milano 2015, 305 ss.; G.L. Conti, Il pendolo della solidarietà nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in AA.VV., Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima ‘politica’ e quella ‘giurisdizionale’, a cura di R. Romboli, Giappichelli, Torino 2017, 463 ss.; G. Bascherini, La doverosa solidarietà costituzionale e la relazione tra libertà e responsabilità, in Dir. pubbl., 2/2018, 245 ss.; E. Rossi, La doverosità dei diritti: analisi di un ossimoro costituzionale?, in AA.VV., La doverosità dei diritti. Analisi di un ossimoro costituzionale, cit., 9 ss.; altri riferimenti, nella voce Doveri, sopra cit., di I. Massa Pinto, spec. 294 ss. Infine, A. Gusmai, (Ri)leggere Lombardi, un esercizio “doveroso”, cit., spec. 385 ss. Opportuni richiami della giurisprudenza costituzionale, da ultimo, nel contributo di L. Trucco al forum su I doveri dell’uomo da Mazzini ad oggi, cit.

    [36] In argomento, faccio qui richiamo solo delle riflessioni consegnateci da A. Spadaro in più scritti, tra i quali L’amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione, in Forum di Quad. cost. (www.forumcostituzionale.it); Dai diritti “individuali” ai doveri “globali”. La giustizia distributiva internazionale nell’età della globalizzazione, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, e I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo “modello sociale europeo”: più sobrio, solidale e sostenibile), in Riv. AIC (www.rivistaic.it), 4/2011, 6 dicembre 2011.

    [37] …e così per i soggetti diversamente abili, i più vulnerabili per malattia [per tutti, M. Gensabella Furnari, Vulnerabilità e cura. Bioetica ed esperienza del limite, Rubbettino, Soveria Mannelli 2008; G. RAZZANO, Le incognite del referendum c.d. «sull’eutanasia», fra denominazione del quesito, contenuto costituzionalmente vincolato e contesto storico, in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 3/2021, 9 dicembre 2021, spec. 979 s., e, della stessa, ora, La proposta di legge sulle «Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita»: una valutazione nella prospettiva costituzionale anche alla luce della sent. n. 50/2022, in Federalismi (www.federalismi.it), 9/2022, 23 marzo 2022, 53 ss.; P.F. Bresciani, Chi sono i “vulnerabili” che l’art. 579 c.p. deve proteggere?, in AA.VV., La via referendaria al fine vita. Ammissibilità e normativa di risulta del quesito sull’art. 579 c.p., cit., 45 ss.], per stato di bisogno economico [a riguardo dei quali, ora, R. Fattibene, Povertà e Costituzione, Editoriale Scientifica, Napoli 2020, nonché i contributi che sono in LavoroDirittiEuropa (www.lavorodirittieuropa.it), 1/2022], i minori, specie se stranieri, ancor più se non accompagnati [a riguardo dei quali, tra gli altri, A. Di Pascale - C. Cuttitta, La figura del tutore volontario dei minori stranieri non accompagnati nel contesto delle iniziative dell’Unione europea e della nuova normativa italiana, in Dir., imm., citt. (www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it.), 1/2019, 1 ss.; G. Moschella, La legislazione sull’immigrazione e le prospettive della tutela dei diritti fondamentali: L’ordinamento europeo e l’esperienza italiana, in Ord. int. dir. um (www.rivistaoidu.net), 3/2019, 15 luglio 2019, spec. 481 ss.; F. Izzo, La tutela internacional de los minores extranjeros no acompañados ¿Una facultad o una obligación para los Estados? La experiencia española a través del análisis de la comunicación n. 4/16 del Comité de los derechos del niño, in Ord. int. e dir. um. (www.rivistaoidu.net), 1/2020, 15 marzo 2020, 123 ss.; M. Tomasi, Verso la definizione di uno statuto giuridico dei minori stranieri non accompagnati in Europa? Modelli astratti e concreti di tutela della vulnerabilità, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 1/2020, 20 marzo 2020, 519 ss.; C. Cottatellucci, Minori stranieri non accompagnati: linee evolutive del quadro normativo e questioni aperte, in AA.VV., Ius migrandi. Trent’anni di politiche e legislazione sull’immigrazione in Italia, a cura di N. Giovannetti e N. Zorzella, FrancoAngeli, Milano 2020, 327 ss.; pure ivi, E.S. Rizzi, I minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, 852 ss.; C. Di Stasio, La violazione del diritto all’unità familiare dei minori stranieri non accompagnati: quali le possibili soluzioni nel diritto internazionale privato?, in Dir. fond. (www.dirittifondamentali.it), 2/2020, 13 maggio 2020, 273 ss. e, nella stessa Rivista, C. Valente, L’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: un obiettivo raggiunto o raggiungibile?, 29 luglio 2020, 1439 ss.; F. Biondi Dal Monte, Il sistema di accoglienza e integrazione e i diritti dei minori stranieri. Riflessioni sulla disciplina introdotta dal d.l. n. 130/2020, in Forum di Quad. cost. (www.forumcostituzionale.it), 1/2021, 4 gennaio 2021, 120 ss.; A. Pitrone, La protezione dei minori stranieri non accompagnati nella giurisprudenza europea: quale possibile influenza sulle proposte contenute nel nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo?, in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies (http://www.fsjeurostudies.eu), 1/2021, 29 ss. e nella stessa Rivista, F. Di Gianni, Il “nuovo patto sulla migrazione e l’asilo” e la protezione dei minori migranti, 2/2021, 95 ss.; A. Amato - G. Mack, «Neanche per andare al bagno riuscivo a comunicare». Potersi esprimere ed essere ascoltati: un’indagine pilota tra i minori stranieri non accompagnati, in Dir., imm., citt. (www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it.), 3/2021, 168 ss., e nella stessa Rivista M. Benvenuti, Dubito ergo iudico. Le modalità di accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati in Italia, 1/2022, 172 ss.; A.M. Romito, I minori stranieri non accompagnati nell’Unione europea: lo stato dell’arte e le prospettive di riforma, in AA.VV., Migrazioni internazionali. Questioni giuridiche aperte, a cura di I Caracciolo - G. Cellamare - A. Di Stasi - P. Gargiulo, Editoriale Scientifica, Napoli 2022, 643 ss.; M.C. Spena, La protezione del diritto alla salute per i minori stranieri non accompagnati tra integrazione sociosanitaria e profili di tutela, in Nuove aut., 1/2022] o i minori figli di madri detenute [su cui, per tutti, A. Vesto, Madri detenute e figli minori: il ruolo della responsabilità genitoriale tra affettività e tutela dei diritti umani, in Ord. int. dir. um. (www.rivistaoidu.net), 1/2019, 15 marzo 2019, 101 ss.], e via dicendo.

    [38] Tema, quest’ultimo, particolarmente spinoso, a riguardo del quale è in corso da tempo un animato dibattito che tuttavia appare ad oggi caratterizzato da marcate divergenze di orientamenti. Su di esso, ex plurimis, R. Bifulco, Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale, FrancoAngeli, Milano 2008; AA.VV., Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale, a cura di R. Bifulco e A. D’Aloia, Jovene, Napoli 2008; A. D’Aloia, Generazioni future (dir. cost.), in Enc. dir., Ann., IX (2016) e, dello stesso, Bioetica ambientale, sostenibilità, teoria intergenerazionale della Costituzione (2019), ora in Id., Il diritto e l’incerto del mestiere di vivere, Wolters Kluwer, Milano 2021, 159 ss.; AA.VV., Responsabilità verso le generazioni future. Una sfida al diritto all’etica e alla politica, a cura di F. Ciaramelli - F.G. Menga, Editoriale Scientifica, Napoli 2017; D. Porena, Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale, Giappichelli, Torino 2017; A. Saitta, Dal bilancio quale “bene pubblico” alla “responsabilità costituzionale democratica” e “intergenerazionale”, in Giur. cost., 1/2019, 216 ss., spec. 223 ss.; G. Palombino, La tutela delle generazioni future nel dialogo tra legislatore e Corte costituzionale, in Federalismi (www.federalismo.it), 24/2020, 5 agosto 2020, 242 ss.; I. Ciolli, Diritti delle generazioni future, equità intergenerazionale e sostenibilità del debito. Riflessioni sul tema, in Bilancio Comunità Persona, 1/2021, 51 ss.; R. De Caria, Il principio della solidarietà tra generazioni tra mutualizzazione dei debiti e divieto di finanziamento monetario, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 3/2021, 28 giugno 2021, 120 ss.; AA.VV., Tutela dell’ambiente: diritti e politiche, a cura di M. Cecchetti - L. Ronchetti - E.B. Liberati, Editoriale Scientifica, Napoli 2021; v., poi, per taluni profili messi a fuoco da plurimi angoli visuali, i contributi che sono sotto il titolo I conflitti tra generazioni come questione di diritto costituzionale, in Costituzionalismo (www.costituzionalismo.it), 3/2021, 25 febbraio 2022, ed ivi, in particolare, il saggio di A. Morelli, Ritorno al futuro. La prospettiva intergenerazionale come declinazione necessaria della responsabilità politica, 77 ss., e lo studio di M.A. Gliatta, Ambiente e Costituzione: diritti distributivi e riconfigurazione della responsabilità intergenerazionale, 102 ss.

    [39] D’altronde, l’idea mazziniana di patria, nella sua densa e qualificante accezione – come ha fatto notare L. Trucco, nel suo intervento al forum su I doveri dell’uomo da Mazzini ad oggi, cit. – è quella di “casa dell’uomo e non dello schiavo”, che a tutti coloro che vi alloggiano riconosce pari dignità ed opportunità di affermazione della loro personalità, secondo l’indicazione poi ripresa e mirabilmente espressa dalla Carta costituzionale.

    [40] … sul quale ha opportunamente richiamato l’attenzione, in occasione del forum su I doveri dell’uomo da Mazzini ad oggi, cit., part. A. Morelli. Sul significato e sui possibili effetti conseguenti alla innovazione costituzionale in parola il dibattito si è subito avviato coinvolgendo un numero cospicuo di commentatori: ex plurimis, G. Amendola, L’inserimento dell’ambiente in Costituzione non è né inutile né pericoloso, in Giustizia insieme (www.giustiziainsieme.it), 25 febbraio 2022; R. Cabazzi, Dalla “contrapposizione” alla “armonizzazione”? Ambiente ed iniziativa economica nella riforma (della assiologia) costituzionale, in Federalismi (www.federalismi.it), 7/2022, 9 marzo 2022, 31 ss., e F. Mucci, Dal diritto internazionale alla Costituzione italiana: per una tutela dell’ambiente inevitabilmente antropocentrica ma ecologica, lungimirante e coerente, in Dir. fond. (www.dirittifondamentali.it), 1/2022, 15 marzo 2022, 447 ss.

    [41] Riporta al dovere di fedeltà la trasmissione alle generazioni a venire del patrimonio dei valori fondanti la Repubblica A. Morelli, Ritorno al futuro. La prospettiva intergenerazionale come declinazione necessaria della responsabilità politica, cit., spec. 93 ss.

    [42] Su di che, per tutti, P. Faraguna, Ai confini della Costituzione. Principi supremi e identità costituzionale, FrancoAngeli, Milano 2015.

    [43] Mi sono sforzato di mettere in luce la connotazione assiologica, emblematicamente espressiva dell’etica pubblica repubblicana, dei doveri costituzionali nel mio Doveri fondamentali, etica repubblicana, teoria della Costituzione (note minime a margine di un convegno), in AA.VV., I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi, cit., 551 ss.

    [44] Il rapporto tra i principi di struttura dell’Unione e quelli degli Stati che la compongono appare, nondimeno, essere complesso, presentando essi tratti comuni e tratti reciprocamente distintivi. È da essi che discende la doppia appartenenza di ciascun cittadino allo Stato ed all’Unione, con i vincoli ad essa conseguenti, specificati dalle discipline normative poste in funzione servente dei principi stessi.

    [45] Si pensi solo a come è stato fin qui gestito il flusso imponente di migranti irregolari, a riguardo del quale per vero ci si attendeva (e ci si attende) una più credibile testimonianza di solidarietà [in tema, ex plurimis, in aggiunta agli scritti dietro citt., AA.VV., Italia, Europa: i diritti fondamentali e la rotta dei migranti, a cura di M. Miedico e G. Romeo, in Federalismi (www.federalismi.it), num. spec. 2/2019, 25 marzo 2019, 1 ss.; S. Quadri, Sovranità funzionale e solidarietà degli Stati a tutela dei diritti dei migranti, in Dir. pubbl. comp. eur., 3/2019, 663 ss.; R. Russo, I diritti fondamentali sono diritti di tutti? Uguaglianza, solidarietà e stereotipi nel trattamento dei migranti, in Giustizia insieme (www.giustiziainsieme.it), 10 gennaio 2020, e, pure ivi, della stessa, Le Sezioni Unite si pronunciano nuovamente sulla protezione umanitaria: il giudizio di comparazione attenuata tra presente e futuro, 1° ottobre 2021; M. Messina, Il fallimento della solidarietà nella gestione dei flussi migratori: la responsabilità degli Stati membri con la complicità delle istituzioni dell’Unione, in AA.VV., Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A vent’anni dal Consiglio europeo di Tampere, Editoriale Scientifica, Napoli 2020, 475 ss.; G. Morgese, La solidarietà tra gli Stati membri dell’Unione europea in materia di immigrazione e asilo, in Federalismi – focus Human Rights (www.federalismi.it), 35/2020, 28 dicembre 2020, 16 ss.; M. Borraccetti, L’integrazione dei migranti tra politiche europee, azioni e tutela dei diritti, in Dir. pubbl., 1/2020, 15 ss.; I. Rivera, Il coraggio e la paura. La problematica gestione del fenomeno migratorio tra istanze solidariste e spinte sovraniste, in Dir. fond. (www.dirittifondamentali.it), 1/2020, 21 aprile 2020, 1354 ss.; AA.VV., Verso un quadro comune europeo ed una nuova governance della migrazione e dell’asilo, in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies (www.fsjeurostudies.eu), 2/2021; ivi, part., M.C. Carta, Il “nuovo” patto europeo sulla migrazione e l’asilo: recenti sviluppi in materia di solidarietà ed integrazione, 9 ss.; AA.VV., Migrazioni internazionali. Questioni giuridiche aperte, cit. ed ivi part. C.M. Pontecorvo, La tutela internazionale dei “migranti climatici”, tra (persistenti) limiti normativi e (recenti) prospettive giurisprudenziali, 325 ss.; della stessa, inoltre, Towards litigating climate-induced migration? Current limits adn emerging trends for the protection of “climatedinducend migrants” in international law, in Ord. int. dir. um (www.rivistaoidu.net), 1/2022, 99 ss. Infine, se si vuole, possono vedersi anche i miei Cittadini, immigrati e migranti, alla prova della solidarietà, in Dir., imm., citt. (www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it.), 2/2019, 1° luglio 2019; Cittadini, immigrati e migranti al bivio tra distinzione e integrazione delle culture (note minime su una spinosa e ad oggi irrisolta questione), in Dir. fond. (www.dirittifondamentali.it), 3/2021, 20 novembre 2021, 393 ss. e Per i migranti ambientali: non muri o respingimenti ma solidarietà e accoglienza in Ord. int. dir. um. (www.rivistaoidu.net), 5/2021, 5 novembre 2021, 1154 ss.].

    E si pensi ancora a come si è affrontata la dilagante ed incontrollata diffusione della pandemia sanitaria che ha, in buona sostanza, portato ciascuno Stato a determinarsi in modo indipendente dagli altri componenti l’Unione al fine di farvi fronte, mettendosi peraltro a dura prova le capacità di tenuta dell’ordine costituzionale delle competenze sul duplice versante dei rapporti tra gli organi della direzione politica e di quelli Stato-Regioni e autonomie territoriali in genere.

    Da ultimo, si faccia caso alla reazione manifestata dall’Unione nei riguardi della vile aggressione dell’Ucraina da parte della Russia, in relazione alla quale si è, perlomeno ad oggi (in un quadro dunque fluido ed incerto), avuta una risposta cauta e ferma allo stesso tempo, nel tentativo di conciliare – fin dove possibile – l’esigenza di non esasperare ulteriormente gli animi, facendo ancora di più crescere una tensione che è già assai elevata, e l’esigenza di non far passare sotto silenzio la (o, come che sia, mettere la sordina alla) dura condanna nei riguardi di Putin per la scellerata decisione presa di muovere guerra ad un Paese che null’altro pretendeva (e pretende) che di essere riconosciuto pleno iure sovrano.

    [46] Quanto ai primi due doveri, si rimanda ai richiami dietro fatti; in tema di cooperazione, come si sa stranamente qualificata di solito come “leale” (quasi che possa ammettersi che sia priva di siffatto attributo…), riferimenti ed indicazioni possono aversi da A. Gratteri, I doveri di leale collaborazione, in AA.VV., I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi, cit., 206 ss.; F. Covino, Leale collaborazione e funzione legislativa nella giurisprudenza costituzionale, Jovene, Napoli 2018; E. Gianfrancesco, Dimensione garantista e dimensione collaborativa nel disegno costituzionale dei rapporti tra Stato e Regioni, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 3/2019, 10 luglio 2019, 193 ss.; B. Guastaferro, Autonomia sovranità rappresentanza. L’evoluzione della forma di Stato in Italia e Regno Unito, Wolters Kluwer-Cedam, Milano 2020, spec. 107 ss.; A. Paiano, Forme di raccordo fra Stato e autonomie territoriali: il principio di leale collaborazione e il sistema delle Conferenze, in Oss. fonti (www.osservatoriosullefonti.it), 1/2020, 227 ss.; A. Saporito, Il principio di leale collaborazione al tempo dell’emergenza sanitaria, in Dir. fond. (www.dirittifondamentali.it), 2/2020, 15 giugno 2020, 870 ss.; C. Padula, La pandemia, la leale collaborazione e la Corte costituzionale, in Le Regioni, 1-2/2021, 169 ss., e, nella stessa Rivista, A. Bartolini, Superiorem non recognoscens, ovvero quando la leale collaborazione non funziona, 3/2021, 523 ss., e G. Di Cosimo, Le forme della collaborazione al tempo della pandemia, 543 ss.; C. Caruso, Cooperare per unire. I raccordi tra Stato e Regioni come metafora del regionalismo incompiuto, in Riv. Gruppo di Pisa (www.gruppodipisa.it), 1/2021, 9 febbraio 2021, 283 ss. e, dello stesso, La leale collaborazione ai tempi del iudicial regionalism. Da metodo di governo a criterio di giudizio, in Quad. cost., 4/2021, 909 ss.; Q. Camerlengo, Le convenzioni costituzionali tra principio di leale collaborazione e teoria dei giochi, in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 1/2022, 10 gennaio 2022, 1 ss., spec. 9 ss.; A. Dirri, Pandemia e leale cooperazione: il modello regionale italiano alla luce di due “federalismi classici”, in Italian papers on federalism (www.ipof.it), 3/2021, 31 gennaio 2022, 96 ss.

    [47] Forse, la più emblematica testimonianza dell’afflato in parola si rinviene nei doveri gravanti su ciascuno di noi verso sé stessi, sui quali Mazzini si sofferma nel cap. VII della sua opera, insistendo specificamente sul progresso che consegue all’adempimento dei doveri in parola. È per il loro tramite, infatti, che l’individuo afferma magis ut valeat la propria personalità della quale è parte integrante il godimento di diritti inviolabili e, non disgiunto da questo e in pari misura rispetto ad esso, l’adempimento di doveri a beneficio degli altri componenti il gruppo sociale e di quest’ultimo nella sua interezza. I doveri verso sé stessi, insomma, prendono forma – come si è venuti dicendo – anche per il tramite dell’esercizio dei doveri verso gli altri, in ispecie attraverso copiose e tangibili manifestazioni di solidarietà, in ciascuna delle sue plurime espressioni; e, quanto più tali doveri trovano opportunità e spazi per farsi valere, tanto più l’uomo dunque realizza sé stesso.

    [48] V., infatti, quanto se ne dice nel mio Covid-19 e obbligo vaccinale, dal punto di vista della teoria della Costituzione, in Nuove aut. (www.nuoveautonomie.it), Speciale obbligo vaccinale, 1/2022, 21 febbraio 2022; nella stessa Rivista, altri punti di vista a commento di una decisione interlocutoria del CGA per la Regione siciliana (su quest’ultima, può inoltre utilmente vedersi B. Brancati, Il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana. pronuncia un’ordinanza istruttoria per valutare se sollevare questione di costituzionalità sull’obbligatorietà dei vaccini anti SARS-CoV-2, in Foro it., 3/2022, III, 170 ss.). Lo stesso CGA, all’esito dell’istruttoria avviata con la decisione suddetta, si è, da ultimo, determinato a sollevare una questione di costituzionalità che ci si augura possa essere quanto prima definita.

    In senso avverso alla tesi da me patrocinata in merito all’obbligo vaccinale, v., di recente, C. Iannello, Le «scelte tragiche» del diritto a tutela della salute collettiva. L’irragionevolezza di una vaccinazione obbligatoria generalizzata per il Sars-Cov-2, in Dir. fond. (www.dirittifondamentali.it), 1/2022, 20 gennaio 2022, 145 ss.

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