Gli attori della giustizia
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Sulla nostra pelle

Sommario: 1.Una riflessione sul ruolo della nostra funzione.- 2. Il ruolo del magistrato quale garante del rispetto della dignità delle persone coinvolte nel processo. - 3. Esercizio della giurisdizione nella consapevolezza di  incidere “sulla pelle” dei cittadini.

   

1. Una riflessione sul ruolo della nostra funzione.

Il dibattito che iniziato dopo l’uscita del film “Sulla mia pelle”, che tratta della vicenda Cucchi, e le polemiche a proposito della opportunità di partecipare a discussioni, dibattiti o iniziative che riguardino quella vicenda, o, più in generale, processi ancora in corso, o vicende comunque ancora in qualche modo aperte, suggeriscono, al di là del caso contingente, e anche del dibattito a proposito della possibilità e della opportunità di discutere pubblicamente di vicende non concluse, una riflessione più ampia e di carattere più generale, sul nostro ruolo e la nostra funzione, sul modo di intenderli, vederli e viverli, e, soprattutto, a proposito del modo di esercitare quotidianamente la giurisdizione.

Per un insieme di ragioni il modo quotidiano di esercitare la giurisdizione, di svolgere la nostra funzione, di fare il “mestiere” del giudice, la stessa consapevolezza della fatica e della difficoltà del giudicare (di cui tanto parla Dante Troisi nel suo libro, Diario di un giudice, che continua a essere sempre attuale, nella illustrazione delle dinamiche psicologiche e relazionali insiste nel nostro lavoro), sono, progressivamente ma costantemente, mutati in modo profondo.

Questo mutamento è dovuto a un insieme di ragioni, difficili da individuare tutte e complesse da analizzare, tra cui, oltre ai cambiamenti della società, più competitiva, più frenetica, più individualista, ci sono sicuramente i mutati modelli ordinamentali e organizzativi e una diversa visione del lavoro giudiziario.

La riforma dell’ordinamento giudiziario del 2006/2007, con l’introduzione della scansione quadriennale delle valutazioni di professionalità e la strutturazione in modo più gerarchico degli uffici di Procura, ha indubbiamente determinato, specie nei colleghi più giovani, “nati” con questo ordinamento, un atteggiamento di maggior cautela e prudenza nelle decisioni da prendere e molta più attenzione per gli esiti numerici del lavoro svolto, proprio in funzione delle valutazioni dei dirigenti e del rapporti con i capi, in particolar modo negli uffici di Procura.

La riforma della disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati ha determinato, anch’essa, atteggiamenti ispirati a conformismo, timori circa la valutazione e gli esiti del proprio lavoro, e il desiderio, al di là dei risultati concreti della propria azione, di essere non criticabili, non censurabili e esenti da responsabilità.

La disciplina sulla eccessiva durata dei processi, con le connesse e conseguenti responsabilità dello Stato, e le possibili rivalse verso i singoli, ha concorso anch’essa a determinare una mutata sensibilità verso la durata dei processi, certamente apprezzabile, ma che ha finito per diventare quasi un feticcio, al quale, se necessario, sacrificare, in nome del rispetto dei tempi massimi di durata delle singole fasi processuali, le esigenze di approfondimento, quando si pongono in conflitto con i “tempi”.

La mutata visione della prospettiva del lavoro giudiziario, nel quale, come avviene nella produzione dei beni e dei servizi, occorre avere riguardo ai risultati, come reso palese, nel settore civile, dai programmi di gestione ex art. 37, nei quali i dirigenti devono dare conto, a consuntivo, dei risultati raggiunti rispetto ai programmi degli anni precedenti, e proporre i risultati da perseguire con il programma per l’anno successivo, ha ulteriormente concorso a introdurre una, a volte esasperata, attenzione verso i risultati meramente numerici e quantitativi del nostro lavoro.

La quasi ossessiva attenzione per i risultati numerici del lavoro giudiziario, con la sistematica e regolare diffusione di statistiche sempre più dettagliate (corredate da grafici, torte e indici di ricambio), ha concorso a determinare lo sviamento, dal contenuto della attività giudiziaria ai numeri in cui essa può rappresentata o sintetizzata.

E’ risalente, ma sempre acceso, il dibattito al nostro interno tra i sostenitori degli standard di rendimento e quelli dei carichi esigibili, entrambi non ancora realizzati e, forse, irrealizzabili, ma è significativo del peso, ormai insopportabile, che il carico di lavoro e la pressione per il suo rapido esaurimento determinano sul nostro lavoro e sul nostro modo di intenderlo.

Il mutato quadro disciplinare e, soprattutto, l’attenzione, anch’essa sempre più penetrante, verso la tempestività del deposito dei provvedimenti, hanno concorso a determinare il timore per i ritardi nei depositi e la tendenza a cercare di depositarli “pur che sia”, spostando l’attenzione dal loro contenuto alla tempestività.

Tutto questo ha finito per determinare quel mutamento di approccio alla giurisdizione, al modo di intenderla e di esercitarla quotidianamente, che si manifesta in varie forme: con la giurisprudenza c.d. difensiva e il conformismo interpretativo; con l’attenzione esasperata alla produttività, alla durata dei procedimenti e alla tempestività del deposito dei provvedimenti; soprattutto con il venir meno della visione della giurisdizione come servizio per il cittadino, di cui ascoltare le istanze e salvaguardare i diritti, ponendo in essere tutti gli sforzi necessari e impiegando tutte le energie a disposizione per dare una risposta adeguata alla domanda di giustizia. 

 

2. Il ruolo del magistrato quale garante del rispetto della dignità delle persone coinvolte nel processo.

In questo quadro, in quella che da molti è stata definita la “deriva burocratica della magistratura”, si inserisce la riflessione suggerita dal film e dal dibattito che ne è seguito: senza alcun riferimento al caso specifico, e anche alle prassi di singoli uffici, ciò su cui occorre fermarsi a riflettere è il venir meno del senso della giurisdizione come servizio per i cittadini, che devono poter trovare ascolto e protezione quando si trovino davanti a un giudice in un’aula di Tribunale.

Si pone, dunque, il problema di recuperare il senso della giurisdizione come servizio per i cittadini, fondata sulla attenzione per la loro condizione, le loro esigenze, le loro domande, soprattutto i diritti.

Mi riferisco, anzitutto, al diritto alla dignità degli arrestati, all’obbligo e alla necessità per i pubblici ministeri e i giudici di vagliare attentamente l’effettiva esistenza dei presupposti per la limitazione della libertà personale e di verificare le condizioni degli imputati; alle aspettative delle vittime e delle persone offese; ai diritti dei terzi nel processo penale; ma anche alle reali condizioni dei richiedenti una forma di protezione internazionale (cioè dello status di rifugiato o della protezione internazionale, essendo stata radicalmente trasformata la protezione umanitaria, che consentiva, al di là della esistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione tipizzate, di prestare attenzione alle condizioni di persone disperate e meritevoli di attenzione e tutela da parte dello Stato); alle condizioni delle parti della cause di sfratto, o dei procedimenti fallimentari e di esecuzione civile; alle situazioni familiari e dei minori e dei soggetti deboli.

Tendiamo, sopraffatti dal carico di lavoro e da mille pressioni, a dimenticare che “dietro le carte” ci sono persone, diritti, aspettative, vicende umane spesso tristi e dolorose, sulla cui pelle le nostre decisioni sono destinate a incidere, spesso irreversibilmente, a volte frustrando quelle aspettative o non tutelando appieno quei diritti, facendo prendere alle esistenze delle persone che ci troviamo a giudicare direzioni diverse. 

3.  Esercizio della giurisdizione nella consapevolezza di incidere “sulla pelle” dei cittadini.

 Occorre, allora, ritornare all’idea e alla pratica della giurisdizione come servizio per i cittadini, con la necessaria e doverosa attenzione alle loro condizioni, alle loro esigenze, ai diritti che rivendicano o di cui sono titolari e che rischiano di essere conculcati, nella consapevolezza che l’esercizio della giurisdizione è destinata a incidere sulla loro “pelle”, e, quindi anche “sulla nostra pelle”.

Perciò occorrono una diversa e rinnovata consapevolezza della funzione e dello scopo della giurisdizione, abbandonando visioni burocratiche e prospettive carrieristiche del nostro lavoro, a cominciare dai dirigenti (o “capi”, come li definisce sempre Dante Troisi nel Diario), che spesso determinano l’ansia produttivistica e l’attenzione esasperata per gli esiti meramente numerici del lavoro giudiziario, e anche dai colleghi più esperti, meno soggetti al timore delle cicliche valutazioni quadriennali, che possono essere promotori di tale rinnovato approccio.

Si può pensare a prassi da instaurare negli uffici, a seconda della tipologia di affari da trattare, che stimolino una rinnovata attenzione alle esigenze delle persone (per esempio per quello che riguarda l’esercizio del potere del pubblico ministero di disporre l’immediata liberazione degli arrestati; i criteri di priorità nella trattazione degli affari; i criteri da adottare nell’esame delle domande di protezione internazionale, e anche per la valutazione delle situazioni dei paesi di origine dei richiedenti asilo e per formulare il giudizio sulla loro credibilità; le prassi da seguire nelle istruttorie prefallimentari; le priorità nella trattazione degli affari civili), che tengano conto dei diritti e delle esigenze delle persone, siano essi imputati, parti, persone offese o terzi.

Si possono intensificare i contatti e le collaborazioni con i servizi sociali e, più generale, con le associazioni e gli enti che rappresentano i soggetti deboli, per avere contezza delle realtà sottostanti le vicende di cui ci occupiamo e della incidenza su di esse delle nostre decisioni.

Pur non dovendo ricercare il consenso popolare, è necessario tentare di invertire la rotta rispetto alla deriva che rischiamo di prendere, per riportare al centro della giurisdizione la persona.

 

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