GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    IL COVID 19 e la giustizia del lavoro: quali prospettive?Lilli Arbore

    “Quando l’ epidemia finirà, non è da escludere che ci sia chi non vorrà tornare alla sua vita precedente. La presa di coscienza della fragilità e della caducità della vita spronerà uomini e donne a fissare nuove priorità.

    A distinguere meglio tra ciò che è importante e ciò che è utile. A capire che il tempo -e non il denaro- è la risorsa piò preziosa.” (D.Grossman).        

    di Lilli Arbore

    Una breve disamina della normativa emanata in materia di giustizia civile per contrastare l’ emergenza  epidemiologica. Entrambi i  d.l. sembrano non aver considerato la giustizia del lavoro, le sue peculiarità: dimenticanza, lacuna? E’possibile una diversa lettura ?


    Sommario: 1.Premessa.2.il quadro normativo dei d.l.nn.11 e 18 /2020. 3. La disciplina per il settore civile;4. Le eccezioni e le modalità di funzionamento previste: elementi di criticità e proposte interpretative-applicative per la giustizia del lavoro.

    1.Premessa

    Il dramma pandemico che il nostro paese sta vivendo ha imposto il blocco, pressocchè totale, delle sue attività economico-sociali, in uno scenario di emergenza dove ci si interroga sul concetto di indifferibilità ed essenzialità, con profondi sconvolgimenti-anche dolorosissimi- della vita di ciascuno.

    Tante le problematiche interessanti il settore giustizia-certamente servizio essenziale-  ed il suo “funzionamento “ in questo momento, in relazione al quale, anche, sono intervenuti i recenti provvedimenti legislativi ( probabilmente destinati ad ulteriori ripensamenti).

    Qualche breve riflessione, priva di aspirazioni sistematiche, vorrei farla in relazione alla giustizia del lavoro che sembra appunto la “sconosciuta “di questi interventi.

    2.Il quadro normativo dei d.l.nn.11 e 18 /2020.

    Con l’ultimo intervento, quello del d.l.n.18 , in coerenza e continuità con il d.l. 11 /20, anche qui abbiamo due fasi, disciplinate dall’ art.83 .

    *La prima fase, fino al 15 aprile 2020 (inizialmente era il 22 marzo 2020), per la quale sono dettate disposizioni destinate a fare fronte alle esigenze di immediato intervento per contrastare la diffusione del contagio, consistenti nel differimento d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti e nella sospensione del decorso dei termini, salvi i procedimenti di cui al comma 3.

    * La seconda fase dal (ora dal 15 aprile al 30 giugno), per la quale è rimessa ai dirigenti degli uffici l’adozione, secondo un iter procedimentalizzato, “di misure organizzative anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie dettate dalle autorità al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”;

    Quindi il nuovo art. 83, come si evince dalla relazione illustrativa, risolve i molteplici dubbi originati dal precedente testo, in quanto “ricomprende in un unico articolo il contenuto degli articoli I e 2 del decreto-legge n. 11 del 2020, riproponendone le disposizioni con taluni adeguamenti nella formulazione al fine di chiarirne l'effettiva portata applicativa e le integrazioni necessarie per il completamento della disciplina emergenziale”.

     

    3.La disciplina per il settore civile

    Le previsioni delle eccezioni di cui al comma 3 dell’ art. 83 e le modalità di esercizio della giurisdizione.

    LE ECCEZIONI:

    “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:

    a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

    b) procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

    1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

    2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

    3) procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

    c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

     -LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO.

    i capi degli uffici …adottano le misure organizzative…. per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 (ma ora il comma 5 dell’art.83 chiarisce come già nel periodo di sospensione decorrente dall '8 marzo e sino al 16 aprile, i capi degli uffici giudiziari possano adottare le misure organizzative e preventive successivamente indicate al comma 7, lettere da a) a f) e h).)…….”

    Queste sono:

    “e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

    f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

    g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

    h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e  il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.  

    Il decreto prevede, altresì, all’art. 6 l’obbligo generalizzato del telematico, previsione –si auspica-certamente di forte impatto anche per il futuro:“ Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, negli uffici che hanno la disponibilita' del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalita' previste dal comma 1 del medesimo articolo. ..”.

    Come si osserva da più parti, la normativa sia nel configurare le “eccezioni” al rinvio generalizzato dell’83 comma 1, sia nel disciplinare in concreto le modalità di udienza in entrambe le fasi, non sembra aver consapevolezza delle peculiarità della giustizia del lavoro, del suo rito, e dei diritti alla cui tutela è volta.

    4. Le eccezioni e le modalità di funzionamento previste: elementi di criticità e proposte interpretative-applicative per la giustizia del lavoro.
    Ebbene , cominciando dalle eccezioni, certamente nella locuzione “ procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona “ possono rientrare le azioni d’ urgenza volte alla conservazione del posto di lavoro, allo accertamento dell’ illegittimità di un trasferimento,  alle lesioni di diritti di rango  primario quale quello alla salute, all’ accertamento della sussistenza di condotte discriminatorie che abbiano effetti immediati sulla dignità della persona vittima delle stesse.

    In sintesi, tutto quello che incide irrimediabilmente sulla dignità della persona.

    Vi è poi la clausola finale, “di salvezza “, riguardante tutti i “procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”, con la previsione della apposizione di una espressa dichiarazione di urgenza”, che, peraltro , può essere anche sollecitata dalle parti.

    Per tale via certamente non rientrano in questa previsione ( e né nella prima né nella seconda fase ) i procedimenti per atp ex art. 445 bis cpc  in materia di invalidità, che peraltro prevedono il conferimento dell’ incarico peritale , e quindi il coinvolgimento di soggetti diversi dai difensori ( nella specie poi medici, operatori sanitari ) , e vede anche l’ attuale , evidente,  impossibilità di espletamento delle visite peritali, che sono state infatti sospese come dai molteplici provvedimenti adottati, anche considerando la sovente delicata situazione di salute dei periziandi.

    Si può discutere se in tale previsione rientrino anche i riti sommari Fornero ex l.92/2012, le impugnative di licenziamento attuate con questa procedura.

    Si potrebbe osservare che dette procedure hanno solitamente delle necessità istruttorie complesse, e che raramente esitano in una statuizione di reintegra.

    Appare evidente e indispensabile una valutazione nel concreto, caso per caso; sarà indispensabile un ‘ attenta ricognizione, il più possibile partecipata e condivisa, da parte degli uffici.

    Certamente sarebbe stato auspicabile che il testo normativo contenesse una indicazione delle “ urgenze” della materia lavoristica, o, “a contrario”, deve ritenersi che il settore non soffra eccezioni ?

    Questo è il primo snodo.

    Venendo poi al secondo aspetto , certamente più problematico, in ordine alla “ gestione “ dell’ attività lavorativa in questo scenario, alcune brevi considerazioni.

    Ad avviso di chi scrive nella c.d. prima fase ,dovrebbe operare un blocco generalizzato come appunto configurato dal d.l., salve le eccezioni appunto che però vanno individuare e disciplinate rigorosamente dalle sezioni lavoro e fatte oggetto di proposta ai Presidenti dei Tribunali: tanto in coerenza con tutte le altre disposizioni fin qui intervenute, obiettivamente a volte difficilmente  coordinabili, ma tutte espressive di un  chiaro segnale di ” stop” totale per cercare di arginare gli effetti di questo dramma.

    Quanto poi alla concreta disciplina delle udienze, vanno esaminate le varie opzioni offerte dalla norma.

    In primo luogo, appare evidente che la norma si sia appunto “dimenticata” delle udienze e del rito del lavoro, ricomprendendolo nell’ ampio genus delle udienze civili.

    Questo si coglie immediatamente con riferimento alla modalità della lettera h ) ( la c.d. udienza telematica ) laddove si parla espressamente di adozione  fuori udienza del provvedimento del giudice , cosa che non avviene nel  rito del lavoro ove la decisione è assunta all’ esito dell’udienza di decisione, con la lettura del dispositivo .

    In merito ulteriormente alla compatibilità con il nostro rito della lettera h in questione si è anche osservato che :” “L’udienza 420 cpc prevede la comparizione delle parti personalmente, quindi non si potrebbe fare con lett. h) ma solo con f). Se le parti tutte lo chiedono o consentono sarebbe però più pratico e si eviterebbe la nullità. O se il legislatore modificasse la norma ricomprendendo il rito lavoro o le medesime udienze previste dalla lett. f).”;  oppure anche che: “assomiglia molto alla “adunanza camerale non partecipata” che si fa in cassazione. Art. 380 bis.1 c.p.c. In pratica il contraddittorio è solamente scritto e il tribunale decide e deposita poi la sentenza (o quello che è)”.   

    Lo stesso potrebbe dirsi per la modalità dell’udienza ai sensi della lettera f), la c.d. udienza da remoto ,anche se si deve dar atto che questa- allo stato- parrebbe la tendenza applicativa maggiormente condivisa, sollecitata anche dalle Linee Guida del CSM dell’ 11.3.2020,ribadite nella delibera del 26 marzo 2020, sulla quale si va soffermando l’ attenzione della magistratura  del lavoro ,ma che presenta forse aspetti di problematicità dal punto di vista della sua operatività che , come si è giustamente osservato, verificare in questo momento appare anche ulteriormente difficoltoso ( nonostante la pronta attivazione di tutta una serie di strumenti informatici da parte del Ministero) e che in ogni caso non esime dall’ operatività del personale di cancelleria, che è oramai presente nei nostri uffici in modalità di “ presidio” , ovvero con la forma dello smart working.

    Si potrebbe obiettare poi che l’udienza di lavoro è pubblica ai sensi dell’art. 420 cpc, che l’intero nostro rito è caratterizzato da oralità e pubblicità appunto.

    Si potrebbe allora preferire l’opzione applicativa della lettera e), ossia quella dell’ udienza a porte  chiuse, che però imporrebbe al Giudice un previa selezione della cause da fissare nella stessa, in coerenza con le previsioni e le connotazioni su richiamate, quindi limitandosi  solo a quelle da decidere , sia per il lavoro sia per la previdenza – assistenza, che presentino o il carattere dell’ urgenza o quello appunto della compromissione dei diritti fondamentali ,ovviamente escludendosi quelle fissate  per attività istruttoria , il tutto comunque da coordinarsi poi con il comma g), cioè la possibilità- comunque prevedibile in qualunque modello “gestionale “ si adotti –del  rinvio a data successiva al 30 giugno 2020  dei procedimenti civili  che non rivestano appunto le caratteristiche  sin qui elencate o non siano comunque oggetto di una valutazione di urgenza, anche in ipotesi sollecitata dalle parti.

    Tale opzione applicativa potrebbe certamente combinarsi con la previsione della lettera h), salvo i casi in cui comunque sia indispensabile la presenza della parte, ad esempio per rendere l’interrogatorio libero ex art.420 cpc, per una conciliazione.

    Del resto, si potrebbe argomentare che l’espressa previsione nella lettera e) delle udienze a porte chiuse, anche per i procedimenti civili, mediante l’espresso richiamo alla previsione dell’art. 128 cpc, sia l’espressione di come questa normativa, avente certamente valenza eccezionale, regolamenti in tal senso anche le udienze di lavoro.

    Sempre in quest’ ottica allora potrebbe spiegarsi la lacuna- apparente- della previsione della lettera h) , con riferimento al provvedimento reso fuori udienza,nel senso che questo non contrasterebbe con le previsioni processuali lavoristiche, evidentemente in questo momento destinate a “ sottostare” appunto alla normativa eccezionale che assume portata generale e quindi derogatoria, salva appunto l’ adozione di previsioni espresse per la materia in sede di conversione del decreto.

    Quello che appare certamente imprenscindibile è un accordo con l’ Avvocatura, del resto coinvolta nell’iter procedimentale del comma 6),che ratifichi appunto l’ adozione della modalità in concreto individuata dagli Uffici, ma in modo fattivo, mediante l’ adozione di azioni condivise, dando rilievo ai comportamenti da tenere a seconda della scelta del modello da seguire,onde poter garantire il funzionamento minimo ed essenziale della giustizia del lavoro.

    Gli avvocati, così come il personale amministrativo , sono parti essenziali del servizio giustizia, tanto più in questo momento di assoluta emergenza che per le libere professioni assume ulteriori connotati di sofferenza, assolutamente da rispettare.

    Quel che in definitiva appare fondamentale è l’ auspicio dell’operatività delle misure organizzative da adottarsi ai sensi del comma 6 dell’ art. 83 , che va poi strettamente coordinato e verificato , appunto per la sua concreta effettività, con il comma 7) che ha riguardo alla salvaguardia delle preminenti finalità di tutela della salute , da attuarsi attraverso vari momenti ed aspetti, quali la limitazione dell’ accesso del pubblico agli uffici giudiziari, la regolamentazione dell’ apertura degli stessi e per quanto qui interessa soprattutto ” l’ adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze “.

    In conclusione, uno scenario complesso, che richiede la necessità di interventi il più possibili uniformi da parte dei Dirigenti degli Uffici Giudiziari , che nell’ attuare la procedura del numero 6 )  dovrebbero , tramite i Presidenti dei Tribunali ,  acquisire, con il coinvolgimento di tutte le componenti interessate, la consapevolezza delle specificità dei vari settori dell’ attività giurisdizionale, in modo da adottare misure il più possibili partecipate ed aderenti alla realtà , come del resto raccomanda lo stesso CSM nelle già citate Linee Guida.

    In questo contesto appare poi determinante il contributo critico e propositivo dell’ANM.

    La partita che si sta giocando è tale per cui forse non è tempo di bilanciamento di diritti, ma di affermazione in modo assoluto e preminente di quello alla salute, e la giustizia tutta deve fare la sua parte.


    User Rating: 5 / 5

    Please publish modules in offcanvas position.

    × Progressive Web App | Add to Homescreen

    To install this Web App in your iPhone/iPad press icon. Progressive Web App | Share Button And then Add to Home Screen.

    × Install Web App
    Mobile Phone
    Offline - No Internet Connection

    We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.