GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Il processo a distanza e l’esame dei testimoni.

    Il processo a distanza e l’esame dei testimoni. La tecnologia come soluzione finale dei problemi della giustizia?

    di Santo Di Nuovo

     La ‘conversione’ al digitale e al telematico di tante delle attività che in genere si svolgono in presenza - dalla didattica ai processi - è stata accelerata e spesso obbligata dalla contingenza della epidemia, ma in realtà si basa su pratiche già in parte sperimentate e validate.

    La giustizia, come altri àmbiti, può avvalersi con profitto delle tecnologie informatiche e di modalità telematiche, che offrono un supporto ‘intelligente’ e programmabile con intelligenza, specie nei casi e nelle situazioni difficili. Però non possono essere considerate una soluzione globale e definitiva per le procedure giudiziarie, come si comincia a ipotizzare (anche per altre condizioni quali la didattica, la formazione e il lavoro, addirittura per la consulenza psicoterapeutica). E questa soluzione attrae le critiche di quanti non condividono di considerare ‘normali’ di condizioni che sono dei surrogati per le emergenze, e tali devono restare.

    Un supporto utile come la telematica può fare da ‘supplente’ al bisogno, come durante la fase di distanziamento sociale per l’epidemia, ma anche in condizioni particolari per cui l’esame processuale a distanza è già stato utilizzato in precedenza: testimoni sotto protezione, o residenti in paesi lontani, o impossibilitati per ragioni di salute, difficoltà di traduzione di detenuti, altre ragioni di opportunità.  Ma il sistema giudiziario in condizioni ‘normali’ ha bisogno di altre dimensioni e condizioni che sono particolarmente pregnanti in certi ambiti e in certi procedimenti, specie quelli che prevedono l’esame di testimoni.

    È certamente più facile usare forme di interrogatorio telematico nei processi civili o nelle cause di lavoro; meno lo è nelle procedure di diritto familiare dove è necessario sentire coppie e minorenni in interazione fra loro per valutare le dinamiche intercorrenti e utili per il giudizio. Ancor meno indicato è l’interrogatorio a distanza nel processo penale il cui ‘dibattimento’ mal si concilia con una discussione a distanza attraverso il piccolo riquadro di uno schermo, magari con un audio disturbato e poco comprensibile.

    Vi è difficoltà a organizzare un contraddittorio, se richiesto dalle esigenze processuali, e quindi di assicurare l’interattività essenziale in un dibattimento. Vi è l’impossibilità di avvalersi pienamente di quella essenziale componente della valutazione del testimone come persona - e non solo delle sue parole - che è la comunicazione non-verbale nei suoi molteplici aspetti: posture, mimica, gestualità, sfumature della voce, ecc. Aspetti che consentono di andare oltre il ‘detto’ e cogliere significati reconditi che per via telematica è quasi impossibile interpretare e quindi integrare nella valutazione.

    Come detto, la peculiarità della fattispecie è determinante per decidere quanto queste componenti non individuabili per via telematica depauperano la conoscenza processuale. Il testimone di uno stupro o di un omicidio risponde in condizioni emotive diverse da quello di un processo per un incidente stradale o sul lavoro. Se il testimone è un tutore dell’ordine o un perito si può presumere che sia sufficientemente attendibile interrogarlo a distanza. Se invece l’interrogato in via telematica è l’imputato o un sospettato, l’incidenza dei fattori emotivi e comportamentali è particolarmente rilevante, ed è più riduttivo accontentarsi delle sole risposte verbali. Tanto più se nel dibattimento possono essere presenti controparti o parti offese: altro è rispondere in loro presenza, altro a distanza e dietro uno schermo senza contatto oculare diretto.

    In tutte le procedure in cui si richiede una valutazione di persone (interrogazioni scolastiche, esami universitari, prove di selezione, processi) l’intervento a distanza può essere un surrogato utile, se come tale viene percepito e usato dagli operatori interessati.

    Nel campo della giustizia, affinché le tecnologie siano utili, bisogna evitare due tendenze opposte, entrambe pregiudiziali. L’atteggiamento di giudici e avvocati deve superare le remore che tecnologia e telematica ‘spersonalizzino’ sempre e comunque il processo. Ma bisogna anche evitare, al contrario, una accettazione acritica che delega a queste modalità la soluzione di problemi della giustizia non altrimenti affrontabili.

    Esistono problemi tecnici e problemi operativi che vanno analizzati e ponderati con cautela.

    I primi riguardano la implementazione e modernizzazione dei sistemi informatici di cui la giustizia è dotata. Le tecnologie devono essere avere caratteristiche di facile ‘usabilità’ e di ‘accettabilità’ dagli attori del diritto (magistrati, avvocati, cancellieri, utenti della giustizia), che inoltre devono essere formati a sfruttarle in modo corretto. Ma devono anche essere flessibili per poter essere utilizzate non in modo standard e uguale in tutte le situazioni, bensì in modo diverso per rispondere a specifici bisogni. E anche su questo aspetto di flessibilità è necessaria una adeguata formazione e supervisione di chi deve usarle.

    Sul piano operativo, bisogna accuratamente studiare le condizioni in cui il processo può essere attendibilmente condotto in modalità telematica: assenza di interferenze logistiche (altro è ascoltare un testimone di presenza, seppur dietro ad un paravento per celarlo al pubblico, altro in un carcere, o nel proprio domicilio) evitando interventi occulti di terzi, o pressioni non individuabili, o lettura di appunti preconfezionati, che l’ambente da cui il testimone si collega potrebbe consentire o addirittura favorire.

    Sempre sul piano pratico, occorre individuare le condizioni in cui gli aspetti peculiari della escussione in presenza risultano invece utile e preferibile.

    Questo studio delle condizioni di fattibilità è essenziale per definire se e in che misura  il ‘surrogato’ è ritenuto approssimarsi alle condizioni standard previste dai codici e dai diritti della accusa e della difesa. In questa analisi le componenti del sistema giudiziario, in particolare i magistrati e gli avvocati, dovrebbero essere attivamente coinvolti: sono loro infatti a conoscere – di diritto e di fatto - le esigenze giuridiche che vanno rispettate e le specificità che per ciascuna situazione vanno considerate, proprio per rendere flessibile e proficuo nelle diverse condizioni l’apporto delle tecnologie telematiche. La conclusione è che la tecnologia può offrire – specie in situazioni peculiari ben circoscritte -  un supporto valido e utile se ben studiato e adattato ai bisogni. Non è la soluzione finale dei problemi della giustizia, ma può essere un aiuto per affrontarli.

    [1] Professore di psicologia nell’Università di Catania. Presidente della Associazione Nazionale di Psicologia.

    User Rating: 5 / 5

    Please publish modules in offcanvas position.

    × Progressive Web App | Add to Homescreen

    To install this Web App in your iPhone/iPad press icon. Progressive Web App | Share Button And then Add to Home Screen.

    × Install Web App
    Mobile Phone
    Offline - No Internet Connection

    We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.