Crisi d'impresa
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Qual è il Tribunale competente a decidere sulla proposta di concordato  preventivo delle grandi imprese in crisi?

Qual è il Tribunale competente a decidere sulla proposta di concordato  preventivo delle grandi imprese in crisi?  (nota alla requisitoria del sost. Procuratore generale della Corte di Cassazione Stanislao De Matteis,  9-2-2021 RG 30853) 

di Paola Filippi

Sommario: 1. Premessa: gli articoli del codice della crisi in vigore dal 30 marzo 2019. - 2. La competenza del tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese. - 3. Il regolamento di competenza tra Tribunale del capoluogo e il Tribunale nel cui circondario l’impresa di grandi dimensioni ha il COMI.

1. Premessa: gli articoli del codice della crisi in vigore  dal 30 marzo 2019.

Il codice della crisi, entrerà in vigore a settembre, essendo stata prorogata, dall’art. 5, primo co.,  d.l. n. 23/80, convertito in legge n. 40/20, al 1° settembre 2021 la data dell’agognato all’allineamento della disciplina nazionale a quella europea[1]. Sono comunque entrati in vigore il 30 marzo 2019 uno sparuto numero di articoli, ovvero quelli indicati al primo comma dell’art. 339 CCI.

 Si tratta di disposizioni in materia di competenza per materia e per territorio (art. 21, primo comma, CCI) e delle conseguenti modifiche in materia di amministrazione straordinaria  (art. 350 CCI)  relative all' articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 270/99 (legge Prodi bis) ,  ove le parole «del luogo in cui essa ha la sede principale» sono sostituite con  «competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza» e relative all’art. 2, comma 1, d.l. n. 347/2003 (legge Marzano) ove le parole «del luogo in cui ha la sede principale» sono sostituite con «competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza».

Sono entrati in vigore gli articoli in materia di costituzione degli albi degli incaricati alle  procedure, del sito web presso il Ministero, delle certificazioni tributarie, previdenziali e assicurative. Le modifiche del codice civile  riguardanti gli assetti organizzativi dell'impresa  relativi, in particolare, al dovere dell'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale; alla responsabilità degli amministratori per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale nonché alle disposizioni riguardanti gli organi di controllo e  i rapporti di lavoro.

Sono infine entrate in vigore significative modifiche al decreto legislativo n. 122 del 2005, contenenti garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire.

2. La competenza del tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese.

Le modifiche dell’art. 3 della legge Prodi bis e dell’art. 2 della legge Marzano di cui all’art. 350 CCI operano sulla competenza  con riferimento alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese (imprese con i requisiti dimensionali di cui all’art. 2  d.lgs. 270/99 ovvero un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno e   debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio) nonché  alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandissime imprese (le imprese che presentano i requisiti di cui all’art. 1 d. lgs. n. 347/03 ovvero  lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno e  debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro). Per effetto di dette modifiche la competenza è stata trasferita  dal Tribunale nel cui circondario l’impresa ha il COMI al tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa, sempre con riferimento al COMI.

L’art. 27, primo comma, CCI, della cui interpretazione si discute, si riferisce ai procedimenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle controversie collegate alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevanti dimensioni.

La legge n. 155/2017 ha delegato il governo a operare in tema di competenza in materia concorsuale con le direttive di cui all’art. 2 lett. n).

L’art. 2 lett. n) della legge n. 155/2017, contenente la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza,  al fine di garantire la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, al punto 1 ha conferito al governo la delega ad attribuire ai tribunali sede delle sezioni specializzate in materia di impresa la competenza sulle procedure concorsuali e sulle cause che da esse derivano, relative alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione. Al punto 2 ha conferito delega a   mantenere i criteri di attribuzione della competenza per le procedure di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista e del piccolo imprenditore. Al punto 3 ha conferito delega a individuare tra i tribunali esistenti, quelli competenti alla trattazione delle procedure concorsuali relative alle imprese diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2), sulla base di criteri oggettivi e omogenei basati su una serie di indicatori previsti dal medesimo punto della legge delega. La legge delega ha trovato attuazione solo quanto al punto 1 e 2 – quella al punto 2 della direttiva a non modificare- ovvero con riguardo alla competenza dei tribunali sede delle sezioni specializzate in materia procedure concorsuali e cause che da esse derivano, relative alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione  e  per il resto, come attualmente previso all’art. 9 l.fall., lasciando senza distinzione della dimensione del debitore la competenza al tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.

 L’art. 27, comma 1, ha riprodotto il riferimento alle imprese “in amministrazione straordinaria” contenuto nella delega modificando il richiamo alle procedure concorsuali solo sotto un profilo lessicale mutando l’indicazione procedure concorsuali con quella  ai procedimenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

La disposizione di cui all’art. 27, comma 1, CCI, quindi, in coerenza con la delega, fa espresso riferimento alle imprese in amministrazione straordinaria, così, all’apparenza, delimitando la competenza del tribunale sede della sezione specializzate alle sole grandi imprese in relazione alle quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata aperta.

L’apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dal tenore letterale, non sembrerebbe invece prevista con riferimento ai gruppi di rilevanti dimensioni.

 L’interpretazione secondo brocardo “lex ubi voluit disxit” – come ritiene il Tribunale di Bologna- indurrebbe a concludere nel senso che le imprese devono trovarsi “in amministrazione straordinaria”. Se il legislatore avesse voluto introdurre una deroga di competenza per materia con riferimento ad imprese di grandi o grandissime dimensioni avrebbe scritto non “in”  bensì   “assoggettabili” o avrebbe fatto cenno alle dimensioni, come d’altro canto sembra fare con i gruppi di imprese in relazione ai quali fa riferimento alle dimensioni che richiede siano “rilevanti”.

La rivisitazione della competenza in seno sia alla prima che alla seconda Commissione Rordorf ha determinato comprensibili divergenze di vedute in tema di competenza per cui sembrerebbe ardito non tener conto della preposizione “in” che precede la locuzione “amministrazione straordinaria”.

L’interpretazione del Tribunale  di Bologna – sostenuta nel decreto con il quale rimette alla Cassazione il regolamento di competenza- sembrerebbe dunque logico e coerente.

 L’effetto dell’interpretazione coerente con la valorizzazione di detta preposizione è dunque che per le procedure di regolazione della crisi alle quali volessero accedere imprese di grandi o grandissime la competenza è quella orinaria - il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali- , mentre  per l’apertura dell’amministrazione straordinaria è competente il Tribunale sede della sezione specializzata; per le regolazioni successive all’apertura della procedura di amministrazione straordinaria ad. es.: dichiarazione di fallimento ex art. 30 d.lgs. n. 270/99  (dal 1° settembre liquidazione giudiziali) o concordati ex artt. 78 e 79 d.lgs. n. 270/99 la competenza rimane radicata presso il Tribunale sede della sezione specializzata. In base a tele orientamento interpretativo l’art. 27, primo comma, CCI estende la competenza ai fini della continuità di trattazione.

Ma a parte le considerazioni della Corte di appello di Bologna con riguardo alla sistematicità che deporrebbe per l’interpretazione è nel senso di quell’ “in” come assoggettabilità [2] l’interpretazione del Tribunale di Bologna si interrompe nella sua linearità logica nel momento in cui si cerca nella legge delega la direttiva sottostante alle modifiche introdotte con l’art. 350 CCI.

Non si rinviene nella legge n. 155/17 alcuna disposizione che espressamente deleghi alla modifica della competenza con riferimento all’apertura delle procedure di amministrazione straordinaria

Qual è la direttiva di legge delega in base alla quale il legislatore delegato ha introdotto la deroga alla competenza ordinaria, di cui all’art. 3  d.lgs. n. 270/99 e all’art. 2 n. d.l. 347/03.

L’unica direttiva che può avere facoltizzato il legislatore delegato ad operare sulla competenza in tema di amministrazione straordinaria è la disposizione di cui all’art. 2 lett. n) n. 1, se è detta diposizione che ha investito il legislatore delegato del potere di derogare alla competenza in materia di amministrazione straordinaria, allora l’improprio utilizzo dell’in  è da attribuire al legislatore  delegante -che detta improprietà ha  trasmesso al delegato-  e  la voluntas legis è da intendersi  nel senso che il riferimento riguarda le imprese aventi i requisiti per essere assoggettate all’amministrazione straordinaria e non le imprese già in amministrazione straordinaria.

Diversamente argomentando l’art. 350 CCI sarebbe stato scritto in eccesso di delega e peraltro l’art. 27, primo comma, sarebbe privo di giustificazione.

3. Il regolamento di competenza tra Tribunale del capoluogo e il Tribunale nel cui circondario l’impresa di grandi dimensioni ha il COMI.

Sull’ interpretazione dell’art. 27,  primo comma, CCI e sulla competenza dei Tribunali sede delle sezioni specializzate di cui all’art. 1 d.lgs. n. 168/2003 in materia di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle grandi imprese in crisi è in procinto di pronunciarsi la VI sezione Civile della Cassazione, investita dalla richiesta  formulata, ex artt. 9 bis l. fall., 45 e ss c.p.c.,  del Tribunale di Bologna con decreto del 10.11.2020 di regolamento di competenza ex art. 48 c.p.c.

Secondo il Tribunale di Bologna, sede della sezione specializzata,  l’interpretazione  della disposizione di cui  all’art. 27, comma 1,CCI è che  “in”  anteposto a “amministrazione straordinaria” non può che essere letto nel senso che la competenza si riferisce alle imprese con riferimento alle quali la procedura è stata già aperta,  se l’impresa chiede di essere ammessa a concordato preventivo è competente dunque il tribunale individuato ai sensi dell’art. 9 l.f..

La competenza si sposterà, in caso di ammissione dell’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria, davanti al Tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese, per ivi rimanere in caso, ad esempio, di dichiarazione di fallimento ex art. 30 d.lgs. n. 270/99 o concordato ex art. 78 d.lgs. n. 270/99.

Di diverso avviso la Corte di appello di Bologna che, con decreto del 13-20/10/20202, che ha deciso su reclamo avverso il decreto di ammissione al concordato con riserva del Tribunale di Reggio Emilia,  indicando  la competenza del Tribunale di Bologna sede della sezione specializzata  delle imprese, in base a ragioni di ordine “letterale”,  “sistematico” e “funzionale” , come sintetizzate  nella requisitoria del sost. Procuratore generale della Cassazione che, in linea con le conclusioni della Corte di appello, ha concluso per la competenza del Tribunale sede della  sezione specializzata in materia di imprese.

[1] Il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23. Come ci si salva dalla crisi economica da pandemia: il rinvio del codice della crisi e altri rimedi

[2] Nel senso che per “in amministrazione straordinaria” debba intendersi  “procedure di regolazione relative a imprese aventi i requisiti per l’assoggettabilità alle procedure di amministrazione straordinaria” alcune decisioni della giurisprudenza di merito: il Tribunale di Bergamo 8 luglio 2002 in Il fallimento 11/2020, 1486; il Tribunale di Bergamo 25 giugno 2020, in www.injuris.it , il Tribunale di Torino 4 febbraio 2020 inedita.


 

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